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Ordinanza

Ordinanza n. 3152/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 22/2025 pubbl. il 06/01/2025 RG n. 3737/2024 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202511656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata di Latina del TAR Lazio. Ha precisato che il giudizio potrà essere riassunto davanti alla sede competente nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Ogni valutazione, comprese quelle relative alle spese di lite, è stata rimessa al giudice competente.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Frosinone passata in giudicato

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale di Frosinone. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., quando l'ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto dinanzi al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. In applicazione dell'art. 47 c.p.a., la controversia è stata ritenuta attribuita alla competenza territoriale inderogabile della sezione staccata di Latina del TAR Lazio, anziché alla sede di Roma.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    Per l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha emesso la decisione da eseguire.

  • art. 47 c.p.a.

    La disposizione è richiamata per la ripartizione delle controversie tra la sede del TAR con capoluogo e la relativa sezione staccata; nel caso concreto conduce alla competenza della sezione staccata di Latina.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    La riassunzione davanti al giudice indicato come competente deve avvenire entro i termini previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Per il giudizio di ottemperanza diretto a conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza.
  • Quando la controversia di ottemperanza rientra nella competenza territoriale inderogabile di una sezione staccata del TAR, la sede centrale del medesimo TAR deve dichiarare la propria incompetenza e rimettere l'affare alla sezione staccata competente.
  • A seguito della rimessione per incompetenza, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; al giudice della riassunzione spettano anche le valutazioni sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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