Cassazione Penale, Sentenza n. 40348/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma della condanna per riciclaggio (rimorchio con cisterna) e articolava quattro censure: 1) violazione di legge per mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello con esecuzione di una perizia calligrafica sulla firma posta sulla fattura; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di prescrizione del reato, nonostante la richiesta del sostituto procuratore generale; 3) violazione dell'art. 606 lett. b) e e) c.p.p. per contraddittorietà della motivazione circa la valutazione della prova; 4) eccessività della pena e mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sui singoli punti: 1) ha ritenuto infondata la doglianza sulla perizia calligrafica perché la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la superfluità dell'accertamento alla luce della testimonianza del teste Manicone che escludeva la sottoscrizione di ricevute al momento della consegna; 2) ha dichiarato la doglianza sulla prescrizione priva di specificità, richiamando il principio secondo cui l'eccezione va sostenuta con la ricostruzione del complesso iter procedimentale e degli elementi necessari al computo dei termini; 3) ha rigettato le censure sulla valutazione della prova ricordando la 'doppia conforme' (sentenze di merito convergenti) e il divieto per la Cassazione di riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito; 4) ha ritenuto congrua la dosimetria della pena, applicata in misura intermedia fra minimo e massimo, e motivata in relazione ai precedenti dell'imputato e all'assenza di elementi per le attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
consentito il contraddittorio scritto per il trattamento del ricorso; la procedura è stata applicata per la trattazione del ricorso
art. 173 att. cod. proc. pen.
richiesta la sintesi dei motivi di ricorso ai fini della trattazione; il ricorso è stato sinteticamente esposto ai sensi di tale disposizione
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
lett. b) e e) disciplinano i motivi di ricorso per vizio di motivazione e per insufficienza/contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure relative alla valutazione della prova non potessero essere accolte perché miravano a una rivisitazione dei fatti già congruamente motivati nei gradi di merito
art. 616 cod. proc. pen.
prevede la condanna alle spese del procedimento e, in caso di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, la sanzione a favore della cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a euro 3.000
art. 133 c.p.
criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato che la menzione di criteri generici (adeguatezza, equità) è sufficiente quando la pena è determinata in misura intermedia
art. 62-bis c.p.
riguarda il tratto trattamentale/attenuanti: la Corte ha ritenuto insufficiente la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche in assenza di elementi concreti che ne giustificassero l'applicazione
Legge n. 46/2006 (modifiche alla cassazione)
richiamata in relazione ai limiti del sindacato della Cassazione sulla valutazione del fatto e delle prove, a seguito delle modifiche normative che hanno delimitato l'attività di riesame
Massime di principio
- La richiesta di acquisire nuova prova in appello (es. perizia) deve essere motivata mostrando che l'assunzione della prova avrebbe potuto incidere in modo decisivo sulle conclusioni: la mera richiesta non è sufficiente.
- L'eccezione di prescrizione richiede specificità: il ricorrente deve ricostruire la sequenza procedimentale e gli elementi giuridici necessari al computo dei termini (titolo, epoca del reato, atti interruttivi, sospensioni ecc.). Senza questi elementi la censura è inammissibile.
- In presenza di 'doppia conforme' (conferma del primo grado da parte della Corte d'appello con adeguata motivazione), la Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione probatoria dei fatti, salvo vizi logico-argomentativi macroscopici.
- La determinazione della pena in misura intermedia rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, se congruamente motivata, è insindacabile in Cassazione salvo abuso evidente.
- Le censure generiche e ricorsive che mirano solo a instillare dubbi sulla valutazione probatoria senza indicare vizi logici specifici vengono normalmente rigettate per manifesta infondatezza o inammissibilità.
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