Sentenza n. 268/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del 7 gennaio 2025 del Comune di Tropea, Ufficio Tecnico Servizio SUE comunicazione di "IRRICEVIBILITA" della pratica n^ 1965 del 09/10/2024 avente ad oggetto: "PROGETTO DI SANATORIA PER OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA'' ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N° 49/02 DEL 06/02/2002 (RIF. P.E. N° 139/01), EDIFICIO SITO IN TROPEA, C/DA FERROVIA, N 20, CENSITO AL N.C.E.U. FOGLIO DI MAPPA N^ 3, P.LLA N^ 1426", e di ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti: degli atti già impugnati con il ricorso principale alla luce dei chiarimenti forniti con la relazione del responsabile dell’Area Tecnica dell’11.4.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di irricevibilità di una pratica di sanatoria edilizia relativa a opere realizzate in difformità da una concessione edilizia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 7 gennaio 2025, con cui il Servizio SUE aveva comunicato l'irricevibilità della pratica relativa a un progetto di sanatoria per opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia. Con motivi aggiunti ha impugnato i medesimi atti alla luce dei chiarimenti contenuti nella relazione del responsabile dell'Area Tecnica dell'11 aprile 2025. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune ha rilasciato il permesso di costruire oggetto dell'istanza di accertamento di conformità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Il rilascio del permesso di costruire richiesto ha fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione della precedente comunicazione di irricevibilità. Le spese sono state poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritenuta attestata dal rilascio del provvedimento originariamente richiesto, e liquidate in € 2.000,00 oltre oneri e spese di legge.
Massime di principio
- Il rilascio, nel corso del giudizio, del provvedimento amministrativo richiesto dal ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione del precedente diniego o della precedente dichiarazione di irricevibilità e comporta l'improcedibilità del ricorso.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia sostanzialmente determinato la cessazione dell'interesse mediante l'adozione del provvedimento originariamente richiesto.
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