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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39793/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di rapina aggravata ed estorsione; il ricorrente deduce violazione di legge rispetto all'art. 628 cod. pen. sostenendo che non sussiste l'elemento della "minaccia", posto che la percezione di intimorimento della persona offesa derivava unicamente dal mutamento della voce e non da una condotta minacciosa oggettiva

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Catania avesse motivato adeguatamente la conferma della custodia cautelare, richiamando il contesto fattuale, la percezione della vittima, il riconoscimento, le immagini di videosorveglianza e la personalità/precedenti del ricorrente; la motivazione è stata giudicata logica, persuasiva e priva di vizi manifesti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen. (rapina)

    La Corte ha ritenuto che gli elementi costitutivi della rapina, inclusa la minaccia/intimidazione, fossero configurabili alla luce del complesso probatorio (comportamento del ricorrente, reazione della vittima, video, riconoscimento), non limitandosi alla sola percezione soggettiva della vittima ma valorizzando il contesto oggettivo circostante

  • art. 173 cod. proc. pen. (limiti alla riproduzione integrale del motivo in cassazione)

    Usato come riferimento per la formulazione sintetica del motivo di ricorso: la Corte ricorda che il ricorso in cassazione deve indicare con precisione le censure, e ha ritenuto il motivo proposto generico e non idoneo a contestare la motivazione del Tribunale

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Citato in ordine agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla sentenza (formalità esecutive e amministrative successive alla decisione)

Massime di principio

  • Per valutare la "minaccia" ai fini della rapina non conta solo la percezione soggettiva della vittima: il giudice valorizza il contesto oggettivo (comportamento dell'imputato, parole, gesti, variazioni della voce, riscontri filmati, riconoscimenti) per formare il giudizio sulla minaccia
  • In sede di riesame della custodia cautelare la Corte di legittimità richiede che la motivazione del giudice a quo sia logica, specifica e fondata su elementi concreti; se tale motivazione è persuasiva e priva di vizi manifesti, il ricorso di cassazione sarà inammissibile
  • Un motivo generico che non contesta specifici passaggi logici o giuridici della motivazione è insufficiente in cassazione: le doglianze devono indicare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici decisivi
  • La presenza di riscontri oggettivi (es. immagini di videosorveglianza, riconoscimenti) e la valutazione della personalità e dei precedenti dell'indagato rafforzano la legittimità della misura cautelare in carcere
  • Le decisioni di cassazione in materia di misure cautelari possono comportare condanne per le spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. somme in favore della Cassa delle ammende) quando il ricorso è dichiarato inammissibile

Testo integrale

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