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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08640/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La società proprietaria di un compendio immobiliare dismesso acquistato per un programma di recupero edilizio ha agito per il risarcimento dei danni subiti a causa della prolungata occupazione abusiva dell’immobile da parte di numerosi occupanti, seguita da un sequestro preventivo penale con ordine di sgombero rimasto ineseguito per l’inerzia dell’autorità amministrativa competente. Il Tribunale di Roma ha condannato lo Stato e il Ministero dell’Interno al risarcimento, e la Corte d’appello ha confermato. In cassazione le amministrazioni statali hanno proposto sei motivi, poi ridotti per rinuncia al secondo, deducendo: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, sostenendo che la domanda investisse l’illegittimo esercizio di poteri autoritativi discrezionali; 2) violazione dell’art. 2043 c.c. e di varie norme sull’ordine e la sicurezza pubblica, contestando la responsabilità del Ministero dell’Interno e l’asserita discrezionalità dell’attività di sgombero, anche alla luce della disciplina sopravvenuta dell’art. 11 del d.l. 14/2017; 3) violazione dell’art. 2043 c.c., dell’art. 41 Cost. e delle norme CEDU, contestando la responsabilità dello Stato per la lesione del diritto di proprietà, dell’iniziativa economica privata e dell’effettività della tutela giurisdizionale; 4) nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione; 5) violazione dell’art. 1227 c.c. per avere escluso il concorso colposo della società danneggiata, che avrebbe dovuto impugnare gli atti del CPOSP o adire altri rimedi.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto, per rinuncia, il giudizio di cassazione limitatamente al rapporto processuale tra lo Stato italiano e il Ministero dell’Interno, da un lato, e Roma Capitale, dall’altro. Quanto ai motivi non rinunciati proposti dalle amministrazioni statali nei confronti della società attrice, li ha rigettati tutti: ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria, ha ribadito che l’omessa esecuzione di un provvedimento giudiziario di sgombero integra condotta omissiva illecita fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c., ha escluso che la disciplina dell’art. 11 d.l. 14/2017 attribuisca una discrezionalità idonea a escludere la responsabilità, ha ritenuto corretta l’imputazione del danno allo Stato anche alla luce dei parametri costituzionali e convenzionali, ha giudicato insussistente la pretesa contraddittorietà motivazionale e ha escluso il concorso colposo della danneggiata, rilevando che non era esigibile un ulteriore e gravoso contenzioso dopo avere già attivato con successo la tutela penale. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto con la società sono state poste a carico delle amministrazioni ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 104/2010

    La giurisdizione amministrativa generale di legittimità non ricorre quando la pretesa risarcitoria riguarda un diritto soggettivo e l’amministrazione è tenuta a un’attività vincolata di esecuzione di provvedimenti giudiziari.

  • art. 30, comma 2, d.lgs. n. 104/2010

    La condanna al risarcimento del danno è invocabile nel processo amministrativo solo quando il danno derivi dall’illegittimo esercizio o dal mancato esercizio di attività amministrativa rilevante in quella sede; nella fattispecie la tutela appartiene al giudice ordinario.

  • art. 2043 c.c.

    L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire un provvedimento di sgombero costituisce condotta omissiva illecita colposa fonte di responsabilità risarcitoria.

  • art. 11 d.l. n. 14/2017 conv. in l. n. 48/2017

    La disciplina degli sgomberi non attribuisce discrezionalità nel decidere se eseguire o meno il provvedimento giudiziario, ma detta criteri procedimentali e di priorità nell’impiego della forza pubblica.

  • art. 14 d.lgs. n. 300/1999

    Richiamato dalle ricorrenti tra le norme sull’organizzazione ministeriale, senza che la Corte vi ravvisi un limite alla responsabilità per omessa esecuzione dello sgombero.

  • art. 2 R.D. n. 773/1931

    Richiamato nel quadro delle funzioni di pubblica sicurezza, senza incidere sul principio dell’obbligo di esecuzione del provvedimento giudiziario.

  • art. 20 l. n. 121/1981

    Richiamato come base delle competenze di ordine e sicurezza pubblica, ma non idoneo a fondare una discrezionalità nel non dare seguito allo sgombero.

  • art. 12, comma 6, l. n. 203/1991

    Richiamato dalle ricorrenti nel sistema delle competenze di sicurezza pubblica, senza effetti escludenti della responsabilità.

  • art. 41 Cost.

    La lesione dell’iniziativa economica privata, insieme alla compressione del diritto dominicale, è considerata danno ingiusto imputabile allo Stato per mancata esecuzione dello sgombero.

  • art. 6 CEDU

    L’esecuzione delle decisioni giudiziarie è parte integrante del diritto di accesso a un tribunale; un sistema che lasciasse all’amministrazione la scelta se eseguire o meno il provvedimento sarebbe incompatibile con la Convenzione.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    La tutela convenzionale del diritto di proprietà rafforza l’obbligo dello Stato di dare esecuzione al provvedimento giudiziario di liberazione dell’immobile.

  • art. 390, secondo comma, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, con adesione della controparte, consente la dichiarazione di estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale interessato.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia rituale e adesione della controparte, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio senza provvedere sulle spese del relativo rapporto processuale.

  • art. 1227 c.c.

    Il concorso colposo del danneggiato non può essere ravvisato quando questi abbia già attivato tempestivamente una via di tutela apprestata dall’ordinamento; non è esigibile l’introduzione di ulteriori processi gravosi o rischiosi per evitare l’aggravamento del danno.

  • art. 321 c.p.p.

    Il ricorso invocava il sequestro preventivo già ottenuto dalla danneggiata come indice di assenza di concorso colposo; la Corte valorizza la tempestiva attivazione di quella tutela.

  • art. 150 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul concorso di colpa; la Corte nega che fosse necessario promuovere ulteriori rimedi giudiziari per evitare l’aggravamento del danno.

Massime di principio

  • La domanda risarcitoria proposta dal proprietario per il danno derivante dall’omesso sgombero di un immobile abusivamente occupato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando l’amministrazione è tenuta a un’attività vincolata di esecuzione del provvedimento giudiziario e non a scelte discrezionali su interessi legittimi.
  • L’omessa o ritardata esecuzione di un provvedimento giurisdizionale di rilascio o sgombero integra, di regola, condotta omissiva illecita ex art. 2043 c.c., fonte di responsabilità della pubblica amministrazione obbligata, senza che il danneggiato debba provare il dolo o la colpa del singolo agente.
  • La disciplina amministrativa dell’esecuzione degli sgomberi può regolare tempi, priorità e modalità operative, ma non può trasformarsi in un potere discrezionale di scegliere se adempiere o meno al provvedimento dell’autorità giudiziaria.
  • Quando il provvedimento giudiziario è posto a tutela di diritti fondamentali, il dovere della pubblica amministrazione di darvi esecuzione assume carattere rafforzato anche alla luce degli artt. 6 CEDU e 1 del Protocollo addizionale, con possibile responsabilità dello Stato nel suo complesso per mancata effettività della tutela.
  • Ai fini dell’art. 1227, secondo comma, c.c., non è esigibile dal danneggiato l’avvio di ulteriori processi civili o amministrativi gravosi o rischiosi per contenere le conseguenze del danno, quando abbia già attivato una tutela giudiziaria apparsa idonea e rimasta ineseguita per inerzia dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneDanno da illecito trattamento
RamiProcesso civileResponsabilità civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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