Sentenza del 25/02/2019 n. 381 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di successione - liquidazione - esaurimento del potere accertativo - non consegue. Successione - asse ereditario - fideiussione sottoscritta in precedenza dall'attuale de cuius e dall'erede - deducibilità - 50% è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la reiterazione dell’avviso di liquidazione, ritenendo esaurito il potere accertativo dell’Amministrazione, e chiedeva il riconoscimento integrale della deducibilità dall’asse ereditario della passività derivante da una fideiussione sottoscritta sia dal de cuius sia dall’erede. La controversia riguardava quindi sia la possibilità di correggere o reiterare un atto di liquidazione per errori materiali, di calcolo o per l’esclusione di passività non deducibili o non documentate, sia la misura della deducibilità della fideiussione.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che, nell’imposta di successione, diversamente da quanto previsto per le imposte dirette e l’IVA, non esiste una disposizione che impedisca all’Amministrazione finanziaria di reiterare atti impositivi, inclusi gli avvisi di liquidazione, per correggere errori materiali o di calcolo oppure per escludere passività e oneri indeducibili o non adeguatamente documentati. Quanto alla fideiussione, essendo stata sottoscritta solidalmente dal de cuius e dall’erede, la relativa passività è stata ritenuta deducibile dall’asse ereditario soltanto nella misura del 50%, e non integralmente.
Norme richiamate
Disciplina dell’imposta di successione
La disciplina consente all’Amministrazione finanziaria di reiterare o correggere un avviso di liquidazione quando ciò sia necessario per rettificare errori materiali o di calcolo o per escludere passività e oneri non deducibili o non documentati, non essendo prevista una preclusione analoga a quella operante in materia di imposte dirette e IVA.
Regole sulla deducibilità delle passività ereditarie
Una passività può essere sottratta dall’asse ereditario solo nei limiti in cui grava effettivamente sulla successione. Nel caso di una fideiussione sottoscritta dal de cuius e dall’erede, la solidarietà del rapporto giustifica una deduzione limitata al 50%.
Massime di principio
- In materia di imposta di successione, la precedente liquidazione non impedisce necessariamente all’Amministrazione di emettere un nuovo o diverso atto correttivo, soprattutto quando occorra rettificare errori o eliminare passività non provate o non deducibili.
- Il principio di esaurimento del potere accertativo non opera automaticamente nell’imposta di successione con la stessa rigidità prevista per altre imposte; occorre verificare la specifica disciplina applicabile e la natura della rettifica.
- Le passività ereditarie devono essere documentate e devono gravare effettivamente sull’asse ereditario; non è sufficiente la mera esistenza formale di un’obbligazione.
- Quando un debito o una garanzia è sottoscritta sia dal de cuius sia dall’erede, la deduzione dall’asse ereditario può essere limitata alla quota effettivamente riferibile al de cuius, nel caso esaminato pari al 50%.
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