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Sentenza

Sentenza n. 15349/2026 - Roma, Sezione 2B

Giustizia amministrativa202310167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Archiviazione per improcedibilità e dichiarazione di inefficacia delle DIA presentate dal 2014 al 2017 per lavori sull’immobile, diniego di proroga dei lavori e atto della Sovrintendenza relativo alla mancata richiesta dei pareri preventivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha impugnato l’archiviazione per improcedibilità delle DIA relative a lavori edilizi sull’immobile, adottata nel 2023 sulla base, tra l’altro, della mancata acquisizione dei pareri preventivi della Sovrintendenza Capitolina e della Commissione permanente di valutazione, necessari per la tutela dei vincoli risultanti dalla Carta dell’Agro Romano e dalla Carta per la Qualità. Ha dedotto: (1) violazione degli artt. 65, 93 e 94 d.P.R. 380/2001 e della normativa regionale antisismica, nonché difetto di istruttoria e travisamento, sostenendo che i lavori erano stati autorizzati dalla competente Direzione regionale nel 2012; (2) violazione dell’art. 16 d.P.R. 380/2001 e difetto di istruttoria, affermando di avere pagato gli oneri dovuti; (3) violazione dell’affidamento e dell’art. 23 d.P.R. 380/2001, sostenendo che il Comune, dopo circa dieci anni e dopo lavori per circa 500.000 euro eseguiti anche per prevenire il rischio di crollo, non poteva contestare l’assenza dei pareri; (4) violazione della l. 241/1990, sostenendo che, decorso il termine di trenta giorni, il Comune avrebbe potuto intervenire soltanto in autotutela, con motivazione e in un tempo congruo; (5) mancata comunicazione di avvio del procedimento; (6) illegittimità del diniego di proroga triennale dei lavori richiesto nel 2022 in base alla normativa emergenziale pandemica; (7) illogicità per l’omessa menzione di alcune DIA, i cui effetti sarebbero stati comunque travolti; (8) violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi di certezza del diritto e affidamento. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 d.P.R. 380/2001 per non prevedere un termine ultimo perentorio per la definizione del procedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo che le DIA fossero state presentate senza i necessari atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli; la loro incompletezza originaria impediva il decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 23, comma 3, d.P.R. 380/2001 e la formazione di un titolo efficace. Il Comune poteva quindi dichiararne l’inefficacia anche a distanza di tempo, senza che il mero decorso temporale consolidasse l’affidamento della proprietaria. Questa autonoma ragione giustificatrice rende superfluo l’esame delle censure relative all’autorizzazione sismica e al pagamento degli oneri, che non avrebbero comunque condotto all’annullamento del provvedimento plurimotivato. La censura sulla mancata comunicazione di avvio è stata respinta perché il provvedimento, una volta accertata l’incompletezza delle DIA, aveva contenuto vincolato e la partecipazione non avrebbe potuto modificarne l’esito. È stata respinta anche la censura sul diniego di proroga, poiché non si era formato un titolo abilitativo prorogabile. La doglianza sull’omessa indicazione di alcune DIA è stata ritenuta priva di interesse, essendo i loro effetti comunque travolti dalla dichiarazione di inefficacia delle dichiarazioni presupposte. Il TAR ha escluso la violazione della certezza del diritto e ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, poiché il termine di trenta giorni opera solo a fronte di una dichiarazione corredata degli atti di assenso necessari. La ricorrente è stata condannata a rifondere a Roma Capitale le spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 3, d.P.R. 380/2001

    È la stessa norma, infatti, che subordina il decorso del termine di trenta giorni alla presentazione di una SCIA/DIA effettivamente corredata dagli atti di assenso necessari, rilasciati dall’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

    Il termine per l’esercizio del potere interdittivo decorre soltanto se la DIA o la SCIA è completa degli atti di assenso preventivi necessari per la tutela del vincolo. Se tali atti mancano, la dichiarazione è inefficace e il mero decorso del tempo non consolida il titolo.

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    In questo quadro normativo, la giurisprudenza amministrativa ha già affermato che il decorso del termine perentorio previsto dall’art. 19, co. 3, L. n. 241/1990 e dall’art. 23, co. 3, d.P.R. n. 380/2001 preclude al Comune l’adozione di un ordine di demolizione che, senza alcun riferimento alla segnalazione presentata, si limiti a qualificare l’intervento come realizzato "in assenza di titolo abilitativo"; oltre detto termine, l’amministrazione può intervenire solo nei rigorosi limiti dell’autotutela ex art. 21‑nonies L. n. 241/1990, con puntuale esternazione dell’interesse pubblico concreto e attuale e comparazione con l’affidamento del privato (v. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, sentenza, 30/03/2026, n. 1004)

    Per una segnalazione correttamente presentata e completa degli atti di assenso necessari, il decorso del termine perentorio limita l’intervento successivo dell’amministrazione ai presupposti e alle garanzie dell’autotutela. Il TAR richiama tale regola, ma precisa che essa non tutela dichiarazioni originariamente incomplete.

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    In presenza di una dichiarazione inesatta, incompleta e non veritiera, non può perfezionarsi la fattispecie di cui all’art. 19, l. n. 241/1990, cosicché ben può l’Amministrazione accertare e dichiarare, in qualunque momento, l’inefficacia della segnalazione.

    L’incompletezza della dichiarazione impedisce il perfezionamento della fattispecie abilitativa e consente all’amministrazione di accertarne e dichiararne l’inefficacia anche oltre i termini ordinari di controllo.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    In questo quadro normativo, la giurisprudenza amministrativa ha già affermato che il decorso del termine perentorio previsto dall’art. 19, co. 3, L. n. 241/1990 e dall’art. 23, co. 3, d.P.R. n. 380/2001 preclude al Comune l’adozione di un ordine di demolizione che, senza alcun riferimento alla segnalazione presentata, si limiti a qualificare l’intervento come realizzato "in assenza di titolo abilitativo"; oltre detto termine, l’amministrazione può intervenire solo nei rigorosi limiti dell’autotutela ex art. 21‑nonies L. n. 241/1990, con puntuale esternazione dell’interesse pubblico concreto e attuale e comparazione con l’affidamento del privato (v. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, sentenza, 30/03/2026, n. 1004)

    Dopo la scadenza del termine di controllo su una segnalazione validamente presentata, l’amministrazione può intervenire soltanto in autotutela, motivando puntualmente l’interesse pubblico concreto e attuale e comparandolo con l’affidamento del privato. La regola non impedisce invece di dichiarare l’inefficacia di una dichiarazione priva ab origine degli atti di assenso necessari.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Dall’accertata legittimità del provvedimento impugnato, dal contenuto vincolato alla luce di quanto finora esposto, consegue che la ricorrente non ha interesse a contestare la violazione delle sue garanzie partecipative, atteso che in alcun modo la stessa avrebbe potuto condizionare il contenuto finale del provvedimento.

    La censura partecipativa non determina l’annullamento quando, in ragione del carattere vincolato del provvedimento, l’intervento dell’interessato non avrebbe potuto incidere sul contenuto finale. Il testo non richiama specificamente l’art. 10-bis: la statuizione riguarda la censura fondata sulla mancata comunicazione di avvio.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Dall’accertata legittimità del provvedimento impugnato, dal contenuto vincolato alla luce di quanto finora esposto, consegue che la ricorrente non ha interesse a contestare la violazione delle sue garanzie partecipative, atteso che in alcun modo la stessa avrebbe potuto condizionare il contenuto finale del provvedimento.

    La mancata comunicazione di avvio non comporta l’annullamento quando il provvedimento è vincolato e la partecipazione non avrebbe potuto condizionarne il contenuto.

  • art. 16 d.P.R. 380/2001

    Nel caso di specie, non è stata superata dalla ricorrente la censura inerente alla mancata acquisizione dei preventivi pareri della Soprintendenza e della Commissione permanente di valutazione, circostanza che rende superfluo l’esame di tutte le ulteriori censure volte a contestare il contenuto motivazionale del provvedimento impugnato.

    La decisione non interpreta l’art. 16 d.P.R. 380/2001: la censura sugli oneri è assorbita dalla presenza di un’autonoma ragione legittima sufficiente a sostenere il provvedimento.

  • art. 3 Cost.

    Allo stesso modo, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale posta dalla ricorrente, atteso che la norma citata non riconosce un potere sine die all’Amministrazione ma, al contrario, onera il privato affinché provveda a presentare la propria dichiarazione corredata di tutti gli atti strettamente necessari a rendere applicabile il termine di 30 giorni per l’esercizio del potere interdittivo.

    La questione di costituzionalità è manifestamente infondata perché la disciplina non attribuisce un potere amministrativo senza termine: il limite temporale presuppone che il privato presenti una dichiarazione completa degli atti di assenso necessari.

  • art. 97 Cost.

    Allo stesso modo, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale posta dalla ricorrente, atteso che la norma citata non riconosce un potere sine die all’Amministrazione ma, al contrario, onera il privato affinché provveda a presentare la propria dichiarazione corredata di tutti gli atti strettamente necessari a rendere applicabile il termine di 30 giorni per l’esercizio del potere interdittivo.

    La questione di costituzionalità è manifestamente infondata perché il termine di trenta giorni opera in presenza di una dichiarazione completa, mentre la norma non riconosce un potere sine die in relazione a dichiarazioni incomplete.

Massime di principio

  • Quando un intervento edilizio soggetto a vincolo è denunciato mediante DIA o SCIA, il termine di trenta giorni per l’esercizio del potere interdittivo decorre solo se la dichiarazione è corredata degli atti di assenso preventivi necessari dell’amministrazione competente alla tutela del vincolo.
  • La presentazione di una DIA o SCIA priva degli atti di assenso necessari impedisce il perfezionamento della fattispecie abilitativa; il mero decorso del tempo non consolida un titolo efficace né un affidamento tutelabile e l’amministrazione può dichiarare l’inefficacia della segnalazione anche successivamente.
  • La legittimità di una sola autonoma ragione giustificatrice è sufficiente a sostenere un provvedimento plurimotivato; le censure rivolte alle altre ragioni possono quindi risultare irrilevanti ai fini dell’annullamento.
  • La violazione delle garanzie partecipative non conduce all’annullamento quando il provvedimento ha contenuto vincolato e la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto modificarne l’esito.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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