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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31491/2024 del 07/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

Un motociclista chiedeva il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo in seguito a uno scontro con un'autovettura risultata priva di copertura assicurativa, coinvolgendo anche l'impresa designata dal Fondo di garanzia. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello il giudice di merito aveva rilevato che non era emersa con certezza la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura e che neppure la condotta del motociclista appariva pienamente corretta, ritenendo quindi non superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, secondo comma, c.c. Tuttavia il Tribunale aveva poi rigettato l'appello reputando che, poiché l'attore aveva chiesto in primo grado l'accertamento della sola responsabilità esclusiva della controparte, non potesse in appello farsi applicazione della presunzione di concorso di colpa senza violare l'art. 112 c.p.c. Il ricorrente ha censurato tale impostazione deducendo violazione degli artt. 1227, primo comma, e 2054, secondo comma, c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la presunzione di pari responsabilità fosse applicabile e che il fatto colposo concorrente fosse rilevabile d'ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando l'attore in una causa da sinistro stradale abbia domandato l'accertamento della totale responsabilità del convenuto, il giudice può applicare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c., perché ciò costituisce pur sempre un accoglimento, sia pure parziale, della domanda; diversamente, solo se l'attore abbia chiesto fin dall'inizio la responsabilità del convenuto esclusivamente a titolo di concorso colposo, l'accertamento della responsabilità esclusiva comporterebbe violazione dell'art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello applicando la presunzione di pari responsabilità e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    È richiamato come norma sul vizio denunciato in cassazione: violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1227, primo comma, c.c.

    È invocato dal ricorrente, ma la decisione si concentra soprattutto sull'applicazione dell'art. 2054, secondo comma, c.c. e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 2054, secondo comma, c.c.

    La presunzione di pari responsabilità nei sinistri stradali può essere applicata dal giudice quando non sia dimostrata la totale responsabilità di uno dei conducenti; costituisce un esito di accoglimento parziale della domanda di risarcimento.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste solo se il giudice attribuisce un bene non richiesto o incompatibile con la domanda originaria; non sussiste quando si applica la presunzione di concorso di colpa a fronte di una domanda di accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di risarcimento da circolazione stradale, la domanda volta ad accertare la responsabilità esclusiva dell'altro conducente non impedisce al giudice di applicare la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, secondo comma, c.c., qualora la prova non consenta di superarla.
  • L'applicazione della presunzione di concorso di colpa non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché rappresenta un accoglimento solo parziale della pretesa risarcitoria originaria.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. si configura, invece, quando la domanda è stata fin dall'inizio limitata all'accertamento di una responsabilità solo concorrente e il giudice accerti una responsabilità esclusiva, attribuendo un effetto diverso da quello richiesto.
  • In materia di sinistri stradali, se non è provata la condotta esclusivamente colposa di uno dei conducenti, opera la presunzione legale di pari responsabilità e il giudice deve decidere il merito sulla base di tale criterio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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