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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/703

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/703 della Commissione, del 5 aprile 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vitelloni Piemontesi della coscia (IGP)]

Normativa europea32017R0703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento registra a livello الاتحاد europeo la denominazione "Vitelloni Piemontesi della coscia" come indicazione geografica protetta. L'iscrizione segue la pubblicazione della domanda presentata dall'Italia e l'assenza di opposizioni nel termine previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto stabilisce inoltre che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE dell'indicazione geografica protetta "Vitelloni Piemontesi della coscia" per carni fresche.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "Vitelloni Piemontesi della coscia", riconosciuta come IGP per un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, in quanto atto obbligatorio e direttamente applicabile. Non disciplina altre denominazioni né altre categorie di prodotti.

Vitelloni Piemontesi della coscia (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/703 della Commissione iscrive nel registro UE delle DOP e delle IGP la denominazione "Vitelloni Piemontesi della coscia" come indicazione geografica protetta. L'atto dà seguito alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, dopo la pubblicazione della domanda italiana e l'assenza di opposizioni.

Contesto procedurale

La Commissione richiama nei considerando che la domanda di registrazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro il termine previsto dall'articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione può essere registrata.

Oggetto della registrazione

L'articolo 1 stabilisce che la denominazione "Vitelloni Piemontesi della coscia" è registrata come IGP. La denominazione riguarda un prodotto compreso nella classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, atto che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua piena efficacia: il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L'articolo 1 dispone l'iscrizione della denominazione "Vitelloni Piemontesi della coscia" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, con qualificazione espressa come IGP.

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.

Decorrenza ed efficacia

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre specificato che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Presupposti procedurali della registrazione

I considerando richiamano che la domanda di registrazione presentata dall'Italia è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento, rendendo possibile la registrazione.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariqualità agroalimentareregistri e protezione delle denominazioni

Testo integrale

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