Ordinanza n. 10756/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DECRETO MINISTERO INTERNO DI RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero dell'Interno di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana. Dall'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La camera di consiglio è stata convocata nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato per verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori esigenze processuali.
La decisione
Il Collegio ha accertato che persiste l'interesse alla decisione del ricorso, che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato ai sensi dell'art. 46 c.p.a. e che non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie né richieste di integrazione del contraddittorio. Non è stata quindi decisa la domanda di annullamento nel merito. Il fascicolo è stato trasmesso al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. Sono stati inoltre disposti gli adempimenti di segreteria e l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
Il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell'amministrazione è stato ritenuto eseguito come prescritto dalla norma.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato con riferimento al divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, nell'organizzazione della trattazione delle cause nelle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 72-bis c.p.a. in relazione al divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze di smaltimento dell'arretrato, il giudice amministrativo deve verificare preliminarmente la persistenza dell'interesse a ricorrere e la compiuta istruzione della causa prima di procedere alla calendarizzazione della trattazione.
- Quando l'interesse alla decisione persiste, il fascicolo del procedimento è stato depositato dall'amministrazione e non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il giudice può disporre la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento, senza definire il ricorso nel merito.
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