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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39253/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., dell'ordinanza dell'8/04/2024 con la quale il giudice dell'esecuzione ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Minutoli con la sentenza del 7/02/2023. Il ricorrente sostiene che il giudice non avrebbe dovuto revocare il beneficio perché una precedente sentenza (15/05/2000) che aveva già concesso lo stesso beneficio sarebbe stata "coperta da indulto" (legge 31/07/2006 n.241), sicché quella precedente non dovrebbe essere valutata ai fini della revoca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta l'applicazione da parte del giudice dell'esecuzione degli artt. 168, terzo comma, e 164, quarto comma, cod. pen., avendo constatato che Minutoli aveva già ottenuto il beneficio della sospensione condizionale in due precedenti sentenze del 2000. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'indulto estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione ma non ha efficacia ablativa sugli altri effetti derivanti dalla condanna; pertanto l'aver beneficiato in passato della sospensione conta ai fini della revoca anche se la pena successivamente è stata coperta da indulto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen., terzo comma

    Consente la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena quando ricorrano determinate condizioni; interpretato in combinato con l'art.164 per ritenere revocabile il beneficio se il condannato aveva già fruito del medesimo beneficio in precedenti sentenze

  • art. 164 cod. pen., quarto comma

    Stabilisce i limiti alla concessione del beneficio della sospensione condizionale; interpretato per valutare il cumulo di precedenti concessioni ai fini della revoca

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Fondamento formale della doglianza in cassazione per "inosservanza ed erronea applicazione di norme di legge"; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata

  • art. 616 c.p.p.

    Norma cui la Corte ha fatto riferimento per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • legge 31 luglio 2006 n. 241 (indulto)

    Riconosciuta la natura dell'indulto quale causa di estinzione della pena e della sua espiazione, ma la Corte ha affermato che l'indulto non elimina gli altri effetti della condanna e quindi non impedisce che una precedente concessione del beneficio sia valutata ai fini della revoca

Massime di principio

  • L'indulto estingue la pena e la sua espiazione ma non abolisce automaticamente gli effetti accessori o le valutazioni che derivano dalla condanna, salvo diversa disposizione normativa.
  • Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena (art.168 c.p.), rileva che il soggetto abbia già fruito in passato dello stesso beneficio; la successiva estinzione della pena per indulto non toglie rilievo a quella precedente fruizione.
  • Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale anche se la precedente pena è stata "coperta da indulto", quando la legge richiede di considerare precedenti concessioni del beneficio.
  • In ricorsi per "inosservanza ed erronea applicazione di norme" (art.606 c.p.p.) la Corte di Cassazione verifica l'interpretazione giuridica delle norme richiamate; la mera esistenza di un indulto non basta a fondare la nullità o la erronea applicazione della norma che regola la revoca.
  • Per difese future: documentare specificamente l'effetto dell'indulto sulla fattispecie concreta e verificare se esistono norme o precedente giurisprudenza che riconoscano l'ablazione degli effetti collaterali della condanna nel caso concreto.

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