Cassazione Penale, Sentenza n. 51275/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente ha dedotto: (1) carenza di gravità indiziaria rispetto al delitto tentato (capo A), rilevando di trovarsi a circa 100 km dal luogo dei fatti; (2) vizio di motivazione e violazione delle norme cautelari (art. 275 e connessi), sostenendo che il provvedimento non motivi adeguatamente la pericolosità sociale e che la persona offesa escluda violenza o intimidazione, quindi sarebbero idonee misure meno afflittive; (3) mancata considerazione dell'adeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e mancanza di proporzionalità della custodia, atteso l'inserimento sociale, il lavoro stabile, la temporanea irreperibilità trascurabile e la possibilità di pena finale inferiore ai tre anni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo (tentata violenza privata) è inammissibile per carenza di interesse perché quel reato non rientra nel provvedimento impugnato per i limiti di pena. Secondo e terzo motivo (esigenze cautelari e proporzionalità) sono stati esaminati: la Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione (controllo solo per violazione di legge o manifesta illogicità) e ha ritenuto congrua e logica la motivazione del tribunale del riesame, che ha valorizzato precedenti penali, numerosi procedimenti pendenti, precedente misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno 2015-2018), la temporanea irreperibilità (27/5/2023-6/6/2023) e la sfrontatezza delle condotte ("aperta sfida" ai Carabinieri). I giudici hanno ritenuto giustificata la scelta della misura custodiale come l'unica idonea a tutelare la collettività e hanno escluso che la pena prevedibile potesse essere contenuta entro i tre anni, considerata la recidiva. Il motivo è inoltre qualificato come aspecifico; pertanto il ricorso è inammissibile. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, D. L. 137/2020
consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto, modalità seguita nel procedimento
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b), c), e)
art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen.
definisce i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi della motivazione); la Corte ricorda che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato a violazioni di legge o a manifesta illogicità
Codice di procedura penale, art. 273
art. 273, cod. proc. pen.
definisce il requisito dei gravi indizi di colpevolezza richiesto per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte osserva che la verifica in cassazione è limitata
Codice di procedura penale, art. 274
art. 274, cod. proc. pen.
detta le esigenze cautelari (in particolare pericolo di fuga, di reiterazione, inquinamento probatorio) che giustificano la misura; la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia adeguatamente valutato tali esigenze
Codice di procedura penale, art. 275, commi 2, 4, 2-bis, 3-bis
art. 275, commi 2 e 4, 2-bis e 3-bis, cod. proc. pen.
stabilisce l'obbligo motivazionale del giudice circa la scelta della misura e la valutazione di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'inidoneità di misure meno afflittive nel caso concreto
Codice di procedura penale, art. 616
art. 616, cod. proc. pen.
prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione di provvedimenti cautelari è limitato: la Cassazione verifica solo violazioni di legge o manifesta illogicità, non la migliore ricostruzione dei fatti.
- Un motivo è inammissibile per carenza di interesse quando la questione dedotta riguarda fatti o reati estranei al provvedimento impugnato (es. limiti edittali che escludono la misura).
- Per contrastare efficacemente una custodia cautelare in sede di legittimità occorre dimostrare vizi specifici e determinati della motivazione (contraddittorietà palese, illogicità manifesta o violazione normativa), non una semplice diversa valutazione delle prove.
- Fattori come precedenti penali, procedimenti pendenti, precedenti misure di prevenzione e l'irreperibilità al momento dell'esecuzione rafforzano la legittimità della misura custodiale; la loro sottovalutazione dal giudice del riesame deve emergere chiaramente per essere censurata in cassazione.
- La valutazione della proporzionalità della misura richiede che il giudice spieghi perché le misure meno afflittive (anche con tecnologie di controllo come il braccialetto elettronico) sono inidonee: se questa motivazione sussiste e non è manifestamente illogica, il sindacato di legittimità è limitato.
- I ricorsi per cassazione devono essere specifici e collegare le censure ai passaggi motivazionali impugnati; motivi generici o aspecifici sono inammissibili.
- La previsione di una pena suscettibile di essere inferiore ai tre anni può essere rilevante ai fini della misura, ma la presenza di recidiva e delle altre circostanze può portare il giudice a escludere tale possibilità: in simili contestazioni è necessario documentare concretamente la probabilità di pena inferiore.
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