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Sentenza

Sentenza n. 553/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa sospensione e/o emanazione di ogni altra opportuna misura cautelare: 1) della determinazione n.454 del 14.11.2025, successivamente pubblicata, adottata da UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI - OGLIASTRA MERIDIONALE - COMUNI DI GAIRO - JERZU - OSINI - PERDASDEFOGU - TERTENIA - ULASSAI - USSASSAI, relativa alla "Procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione della struttura sociale destinata a Comunità Integrata per Anziani, Centro Diurno e affidamento in gestione dei servizi aggiuntivi Mensa Sociale per utenti esterni e Ristorazione Scolastica" CIG B7EAC2C497, recante: la presa d'atto dei verbali della Commissione di gara ed in particolare del verbale n.1 del 28.10.2025 e del suo allegato A con cui il raggruppamento capeggiato dalla ricorrente (indicato erroneamente con "In Mensa srl") è stato escluso dalla prefata procedura per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 40/80 inerente l'offerta tecnica; nonché la non aggiudicazione della gara medesima; 2) di tutti verbali della gara di cui sub 1), nessuno escluso, ivi incluso il menzionato verbale della Commissione di gara n.1 del 28.10.2025 mai comunicato e conosciuto solo dopo la comunicazione/pubblicazione della determinazione n.454 del 14.11.2025; 3) del bando, del disciplinare e del capitolato d'appalto, anche laddove intesi o interpretati in senso contrario ai motivi di ricorso, nonché in particolare i criteri di valutazione dell'offerta tecnica previsti da pag. 27 a pag. 30 del disciplinare; 4) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della società ricorrente, ivi compresi: il bando, disciplinare, capitolato ed ogni altro elaborato della nuova gara eventualmente indetta per l'affidamento dei servizi di cui sub 1), nonché ogni altro relativo atto e verbale ivi inclusa la determinazione di aggiudicazione ed il contratto di affidamento/ concessione ove intervenuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 13 febbraio 2026: per l’annullamento: 1) dell’elaborato della Commissione di gara denominato “MINUTA…”datato 10.11.2025 - mai comunicato, mai citato in atti e conosciuto solo in quanto trasmesso via pec il 12.01.2026 e prodotto in giudizio dal Comune di Perdasdefogu nella medesima data - riportante le “Osservazioni” dei commissari di gara sui singoli punteggi attribuiti all’odierna ricorrente per quanto concerne l’offerta tecnica nella “Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione della struttura sociale destinata a Comunità Integrata per Anziani, Centro Diurno e affidamento in gestione dei servizi aggiuntivi Mensa Sociale per utenti esterni e Ristorazione Scolastica” CIG B7EAC2C497; 2) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della società ricorrente.

Giustizia amministrativa202501204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dalla procedura di gara per mancato raggiungimento della soglia minima di 40/80 nell’offerta tecnica, valutazione della Commissione e conseguente non aggiudicazione della gara

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui la stazione appaltante ha recepito i verbali della Commissione e disposto la sua esclusione, nonché gli atti di gara e, con motivi aggiunti, la minuta contenente le osservazioni sui punteggi attribuiti. Ha dedotto la violazione del d.lgs. n. 36/2023, della l. n. 241/1990, del disciplinare e del capitolato, nonché dei principi di risultato, fiducia, trasparenza, correttezza e massima concorrenza; ha inoltre denunciato carenza di motivazione e di istruttoria, travisamento, illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento. In particolare, ha contestato i punteggi qualificati come “scarso” attribuiti ai subcriteri 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 3.2, 4.1 e 4.2, sostenendo che la propria relazione tecnica fosse specifica e completa e che le motivazioni della Commissione fossero generiche e non consentissero di comprendere quali elementi dell’offerta fossero stati ritenuti carenti. Ha anche contestato la genericità dei criteri e subcriteri di valutazione e dedotto l’illegittimità derivata della determinazione finale. La ricorrente ha chiesto altresì il risarcimento del danno e la verificazione o consulenza tecnica d’ufficio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha annullato il provvedimento di esclusione, nonché la valutazione della Commissione relativa ai soli subcriteri 1.2, 1.3 e 1.4, imponendone la rinnovazione. Il Collegio ha ricordato che le valutazioni tecniche della Commissione sono sindacabili soltanto per manifesta erroneità, irragionevolezza, abnormità o travisamento, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella amministrativa. Ha ritenuto illogico e non adeguatamente motivato il giudizio “scarso” sui subcriteri 1.2, 1.3 e 1.4: la relazione descriveva le attività quotidiane e le fasce orarie, prevedeva un modello di monitoraggio e adattamento alle esigenze degli utenti e illustrava una centrale operativa per il raccordo con le strutture sanitarie. La Commissione non aveva indicato puntualmente quali profili fossero carenti e aveva formulato giudizi apodittici non coerenti con il contenuto dell’offerta. Sono state invece ritenute legittime le valutazioni sui subcriteri 2.2, 3.2, 4.1 e 4.2: la Commissione aveva indicato ragioni comprensibili e non manifestamente illogiche, quali la scarsa utilità di servizi già presenti sul territorio, la proposta di un software diverso da quello già in uso e la genericità dell’analisi territoriale e delle collaborazioni con soggetti locali. Il TAR ha respinto anche le censure sulla genericità della lex specialis, rilevando che i criteri risultavano sufficientemente focalizzati quando integrati dalle motivazioni della Commissione, nonché la richiesta di verificazione o CTU, poiché avrebbe comportato un’inammissibile sostituzione del giudice alla valutazione tecnica amministrativa. La prova di resistenza è stata ritenuta superata: lo scarto dalla soglia era di soli 2,75 punti e ciascuno dei subcriteri rivalutati aveva un peso di almeno 3 punti. La domanda risarcitoria non risulta espressamente definita nel dispositivo; le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • artt. 1, 2, 3, 4, 5 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente li ha invocati a fondamento dei principi di risultato, fiducia, trasparenza, correttezza e concorrenza; la decisione accoglie le censure relative alla necessità di una valutazione coerente e adeguatamente motivata dell’offerta.

  • art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ha invocato il soccorso procedimentale per ottenere chiarimenti sull’offerta; il TAR ha escluso che esso potesse colmare lacune sostanziali dell’offerta o modificare elementi non corrispondenti ai parametri richiesti dalla lex specialis.

  • art. 108, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e alla soglia minima di punteggio tecnico.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della valutazione; motivazioni generiche, prive dell’indicazione dei profili concretamente carenti, non consentono il controllo sulla logicità dell’operato della Commissione.

  • art. 134 c.p.a.

    Delimita i casi di sindacato sostitutivo del giudice amministrativo; fuori da tali casi, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, potendo verificare soltanto manifesta illogicità, abnormità o travisamento.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per il deposito di documenti e memorie in vista dell’udienza pubblica.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara con offerta economicamente più vantaggiosa, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della Commissione resta estrinseco e non sostitutivo: sono censurabili soltanto le valutazioni manifestamente erronee, illogiche, irragionevoli, abnormi o fondate su un travisamento dei fatti.
  • Il punteggio numerico può essere sufficiente a motivare la valutazione dell’offerta soltanto quando criteri e subcriteri della lex specialis siano sufficientemente chiari, analitici e articolati da rendere comprensibile l’iter valutativo; in caso contrario, la Commissione deve fornire una motivazione descrittiva puntuale.
  • Una motivazione che si limiti ad affermare genericamente che l’offerta è non esaustiva, generica o non attuabile, senza indicare quali elementi dell’offerta risultino carenti e perché, non consente il controllo giurisdizionale e può integrare manifesta illogicità della valutazione.
  • Quando la relazione tecnica contiene una descrizione articolata delle attività, degli strumenti di monitoraggio e delle modalità di raccordo con altri servizi, la Commissione non può disconoscerne apoditticamente la specificità senza confrontarsi puntualmente con il contenuto dell’offerta.
  • La prova di resistenza all’esclusione è superata quando la rinnovazione della valutazione di uno o più subcriteri può consentire, in ragione del relativo peso, il raggiungimento della soglia minima necessaria per l’ammissione; in tal caso il giudice annulla la valutazione viziata senza attribuire direttamente il punteggio.
  • Il soccorso procedimentale non è utilizzabile per modificare o integrare sostanzialmente un’offerta che non corrisponda ai parametri specificamente richiesti dalla lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSoccorso istruttorio

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