Sentenza n. 553/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa sospensione e/o emanazione di ogni altra opportuna misura cautelare: 1) della determinazione n.454 del 14.11.2025, successivamente pubblicata, adottata da UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI - OGLIASTRA MERIDIONALE - COMUNI DI GAIRO - JERZU - OSINI - PERDASDEFOGU - TERTENIA - ULASSAI - USSASSAI, relativa alla "Procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione della struttura sociale destinata a Comunità Integrata per Anziani, Centro Diurno e affidamento in gestione dei servizi aggiuntivi Mensa Sociale per utenti esterni e Ristorazione Scolastica" CIG B7EAC2C497, recante: la presa d'atto dei verbali della Commissione di gara ed in particolare del verbale n.1 del 28.10.2025 e del suo allegato A con cui il raggruppamento capeggiato dalla ricorrente (indicato erroneamente con "In Mensa srl") è stato escluso dalla prefata procedura per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 40/80 inerente l'offerta tecnica; nonché la non aggiudicazione della gara medesima; 2) di tutti verbali della gara di cui sub 1), nessuno escluso, ivi incluso il menzionato verbale della Commissione di gara n.1 del 28.10.2025 mai comunicato e conosciuto solo dopo la comunicazione/pubblicazione della determinazione n.454 del 14.11.2025; 3) del bando, del disciplinare e del capitolato d'appalto, anche laddove intesi o interpretati in senso contrario ai motivi di ricorso, nonché in particolare i criteri di valutazione dell'offerta tecnica previsti da pag. 27 a pag. 30 del disciplinare; 4) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della società ricorrente, ivi compresi: il bando, disciplinare, capitolato ed ogni altro elaborato della nuova gara eventualmente indetta per l'affidamento dei servizi di cui sub 1), nonché ogni altro relativo atto e verbale ivi inclusa la determinazione di aggiudicazione ed il contratto di affidamento/ concessione ove intervenuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 13 febbraio 2026: per l’annullamento: 1) dell’elaborato della Commissione di gara denominato “MINUTA…”datato 10.11.2025 - mai comunicato, mai citato in atti e conosciuto solo in quanto trasmesso via pec il 12.01.2026 e prodotto in giudizio dal Comune di Perdasdefogu nella medesima data - riportante le “Osservazioni” dei commissari di gara sui singoli punteggi attribuiti all’odierna ricorrente per quanto concerne l’offerta tecnica nella “Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione della struttura sociale destinata a Comunità Integrata per Anziani, Centro Diurno e affidamento in gestione dei servizi aggiuntivi Mensa Sociale per utenti esterni e Ristorazione Scolastica” CIG B7EAC2C497; 2) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla procedura di gara per mancato raggiungimento della soglia minima di 40/80 nell’offerta tecnica, valutazione della Commissione e conseguente non aggiudicazione della gara
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui la stazione appaltante ha recepito i verbali della Commissione e disposto la sua esclusione, nonché gli atti di gara e, con motivi aggiunti, la minuta contenente le osservazioni sui punteggi attribuiti. Ha dedotto la violazione del d.lgs. n. 36/2023, della l. n. 241/1990, del disciplinare e del capitolato, nonché dei principi di risultato, fiducia, trasparenza, correttezza e massima concorrenza; ha inoltre denunciato carenza di motivazione e di istruttoria, travisamento, illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento. In particolare, ha contestato i punteggi qualificati come “scarso” attribuiti ai subcriteri 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 3.2, 4.1 e 4.2, sostenendo che la propria relazione tecnica fosse specifica e completa e che le motivazioni della Commissione fossero generiche e non consentissero di comprendere quali elementi dell’offerta fossero stati ritenuti carenti. Ha anche contestato la genericità dei criteri e subcriteri di valutazione e dedotto l’illegittimità derivata della determinazione finale. La ricorrente ha chiesto altresì il risarcimento del danno e la verificazione o consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha annullato il provvedimento di esclusione, nonché la valutazione della Commissione relativa ai soli subcriteri 1.2, 1.3 e 1.4, imponendone la rinnovazione. Il Collegio ha ricordato che le valutazioni tecniche della Commissione sono sindacabili soltanto per manifesta erroneità, irragionevolezza, abnormità o travisamento, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella amministrativa. Ha ritenuto illogico e non adeguatamente motivato il giudizio “scarso” sui subcriteri 1.2, 1.3 e 1.4: la relazione descriveva le attività quotidiane e le fasce orarie, prevedeva un modello di monitoraggio e adattamento alle esigenze degli utenti e illustrava una centrale operativa per il raccordo con le strutture sanitarie. La Commissione non aveva indicato puntualmente quali profili fossero carenti e aveva formulato giudizi apodittici non coerenti con il contenuto dell’offerta. Sono state invece ritenute legittime le valutazioni sui subcriteri 2.2, 3.2, 4.1 e 4.2: la Commissione aveva indicato ragioni comprensibili e non manifestamente illogiche, quali la scarsa utilità di servizi già presenti sul territorio, la proposta di un software diverso da quello già in uso e la genericità dell’analisi territoriale e delle collaborazioni con soggetti locali. Il TAR ha respinto anche le censure sulla genericità della lex specialis, rilevando che i criteri risultavano sufficientemente focalizzati quando integrati dalle motivazioni della Commissione, nonché la richiesta di verificazione o CTU, poiché avrebbe comportato un’inammissibile sostituzione del giudice alla valutazione tecnica amministrativa. La prova di resistenza è stata ritenuta superata: lo scarto dalla soglia era di soli 2,75 punti e ciascuno dei subcriteri rivalutati aveva un peso di almeno 3 punti. La domanda risarcitoria non risulta espressamente definita nel dispositivo; le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
artt. 1, 2, 3, 4, 5 d.lgs. 36/2023
La ricorrente li ha invocati a fondamento dei principi di risultato, fiducia, trasparenza, correttezza e concorrenza; la decisione accoglie le censure relative alla necessità di una valutazione coerente e adeguatamente motivata dell’offerta.
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
La ricorrente ha invocato il soccorso procedimentale per ottenere chiarimenti sull’offerta; il TAR ha escluso che esso potesse colmare lacune sostanziali dell’offerta o modificare elementi non corrispondenti ai parametri richiesti dalla lex specialis.
art. 108, comma 4, d.lgs. 36/2023
Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e alla soglia minima di punteggio tecnico.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della valutazione; motivazioni generiche, prive dell’indicazione dei profili concretamente carenti, non consentono il controllo sulla logicità dell’operato della Commissione.
art. 134 c.p.a.
Delimita i casi di sindacato sostitutivo del giudice amministrativo; fuori da tali casi, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, potendo verificare soltanto manifesta illogicità, abnormità o travisamento.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito di documenti e memorie in vista dell’udienza pubblica.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara con offerta economicamente più vantaggiosa, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della Commissione resta estrinseco e non sostitutivo: sono censurabili soltanto le valutazioni manifestamente erronee, illogiche, irragionevoli, abnormi o fondate su un travisamento dei fatti.
- Il punteggio numerico può essere sufficiente a motivare la valutazione dell’offerta soltanto quando criteri e subcriteri della lex specialis siano sufficientemente chiari, analitici e articolati da rendere comprensibile l’iter valutativo; in caso contrario, la Commissione deve fornire una motivazione descrittiva puntuale.
- Una motivazione che si limiti ad affermare genericamente che l’offerta è non esaustiva, generica o non attuabile, senza indicare quali elementi dell’offerta risultino carenti e perché, non consente il controllo giurisdizionale e può integrare manifesta illogicità della valutazione.
- Quando la relazione tecnica contiene una descrizione articolata delle attività, degli strumenti di monitoraggio e delle modalità di raccordo con altri servizi, la Commissione non può disconoscerne apoditticamente la specificità senza confrontarsi puntualmente con il contenuto dell’offerta.
- La prova di resistenza all’esclusione è superata quando la rinnovazione della valutazione di uno o più subcriteri può consentire, in ragione del relativo peso, il raggiungimento della soglia minima necessaria per l’ammissione; in tal caso il giudice annulla la valutazione viziata senza attribuire direttamente il punteggio.
- Il soccorso procedimentale non è utilizzabile per modificare o integrare sostanzialmente un’offerta che non corrisponda ai parametri specificamente richiesti dalla lex specialis.
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