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Sentenza

Sentenza n. 13744/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’annullamento - del Provvedimento dirigenziale n. 8049 del 14 dicembre 2022 della Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali -Dipartimento Sanità e Salute, pubblicato il 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione Autonoma Valle d’Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - per quanto occorrer possa, della nota della Regione Autonoma Valle D’Aosta - Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali prot. 2023/0000632/72.00.00./AOO del 19 gennaio 2023 con la quale è stata riscontrata l’istanza di accesso agli atti, trasmessa alla Ricorrente via pec in pari data; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: -l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; -l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l’ “Accordo 181/CSR”); -la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; -per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all’accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, inclusa la deliberazione del Commissario dell’Azienda USL della Valle d’Aosta n. 313 del 26 agosto 2019 richiamata nella Delibera di Ripiano.

Giustizia amministrativa202304161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di definizione degli importi dovuti dall’impresa per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti statali presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, il provvedimento della Regione Autonoma Valle d’Aosta che aveva individuato l’importo posto a suo carico nell’ambito del sistema di payback per il superamento del tetto di spesa regionale dei dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati inoltre impugnati il decreto interministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, l’intesa della Conferenza Stato-Regioni, l’accordo del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e gli ulteriori atti presupposti, istruttori e ricognitivi. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7 del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto la definizione agevolata degli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, stabilendo che l’integrale versamento estingue l’obbligazione e che i provvedimenti regionali di ricognizione dei pagamenti determinano la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro gli atti regionali di payback.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto d’interesse. La parte ricorrente aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla disciplina sopravvenuta, ma non risultavano depositati né documenti attestanti gli ordini di bonifico relativi al versamento della quota prevista dalla legge né i provvedimenti regionali di ricognizione degli avvenuti pagamenti. Il Collegio ha quindi riqualificato la dichiarazione come manifestazione obiettiva di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione di merito, senza esaminare le censure originariamente dedotte contro gli atti di payback. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti, in ragione dell’andamento del contenzioso e della novità e complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 95/2025, conv. l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].

    La disposizione introduce una definizione degli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi dovuti; il versamento integrale estingue l’obbligazione e i provvedimenti regionali di ricognizione dei pagamenti determinano la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro gli atti regionali.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, conv. l. 125/2015

    Individuato quale riferimento normativo degli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici oggetto del payback.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, conv. l. 125/2015

    Individuato quale fondamento dei provvedimenti regionali e provinciali relativi agli importi di payback.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, conv. l. 56/2023

    Richiamato dalla disciplina sopravvenuta tra le disposizioni che prevedono obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta definisce gli obblighi economici oggetto del giudizio e la parte manifesta obiettivamente di non avere più interesse alla decisione di merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, anche se la parte qualifica la propria dichiarazione come cessazione della materia del contendere.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse può essere riqualificata dal giudice sulla base del suo contenuto sostanziale e degli effetti processuali obiettivamente desumibili, indipendentemente dalla qualificazione formale utilizzata dalla parte.
  • In presenza di una disciplina sopravvenuta che collega la definizione del contenzioso al pagamento di una quota ridotta dell’importo dovuto, la verifica della sopravvenuta carenza d’interesse deve essere compiuta alla luce della concreta manifestazione processuale della parte e degli atti disponibili in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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