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Sentenza

Sentenza n. 352/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quarta, n. 2325 del 29 luglio 2024.

Giustizia amministrativa202501336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione del capo della sentenza che lo aveva condannato al pagamento di 1.200 euro per spese di lite in favore dei difensori antistatari

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Sicilia n. 2325 del 29 luglio 2024, limitatamente alla condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.200 euro e distratte in favore dei difensori antistatari. Hanno dedotto la persistente inerzia dell’Amministrazione, nonostante la notifica della sentenza il 2 settembre 2024, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Hanno chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria e la condanna alle spese del giudizio. Il Ministero si è costituito depositando documenti, senza formulare difese di merito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché la condanna alle spese di lite in favore dei difensori antistatari costituisce un autonomo obbligo pecuniario suscettibile di esecuzione mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a. Ha tuttavia rilevato che la precedente sentenza aveva già previsto un termine per l’adempimento spontaneo e la possibilità di attivare, su istanza di parte, un commissario ad acta, sicché il nuovo giudizio non era strettamente necessario; tale circostanza ha inciso esclusivamente sulla regolazione delle spese, integralmente compensate. Accertato l’inadempimento, il TAR ha ordinato al Ministero di pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, escludendo ulteriori accessori non previsti dal titolo esecutivo. In caso di ulteriore inerzia, ha disposto la reiterazione dell’intervento del commissario ad acta già individuato nella precedente sentenza, con obbligo di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, nei limiti indicati, con integrale compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori antistatari costituisce un autonomo obbligo pecuniario eseguibile mediante giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione consente di procedere all’esecuzione coattiva dell’obbligo pecuniario.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è stato applicato analogicamente al commissario ad acta incaricato dell’esecuzione di una condanna pecuniaria, escludendo ulteriori compensi.

Massime di principio

  • La condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari integra un autonomo obbligo pecuniario e può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a.
  • Quando il giudicato abbia già previsto un termine per l’adempimento e un commissario ad acta attivabile su istanza di parte, la proposizione di un ulteriore giudizio di ottemperanza resta ammissibile ma può giustificare la compensazione delle spese per la non stretta necessità del nuovo procedimento.
  • Nell’ottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice può ordinare il pagamento entro un nuovo termine e disporre, in caso di persistente inadempimento, l’attivazione del commissario ad acta già previsto dal giudicato, subordinandola a un’apposita istanza di parte.
  • In sede di ottemperanza non possono essere riconosciuti ulteriori accessori — quali interessi o rivalutazione — se non risultano previsti dal titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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