Sentenza n. 219/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Nicotera n. 18 del 27 ottobre 2025 (R.G. n. 114 del 27 ottobre 2025), pubblicata in pari data nell’Albo pretorio del Comune di Nicotera
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che vietava, entro una fascia di 1.000 metri dai corsi d'acqua e dal demanio marittimo, l'uso e lo spandimento di fertilizzanti, concimi, ammendanti, correttivi e prodotti fitosanitari contenenti azoto o fosforo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola ha impugnato l'ordinanza sindacale deducendo la violazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000, l'insussistenza dei presupposti normativi e fattuali per l'esercizio del potere contingibile e urgente, l'arbitrarietà e la sproporzione dei divieti e delle sanzioni, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti. È stata inoltre dedotta la violazione del disciplinare regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 119/2021 e dell'art. 7 della l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune e la società controinteressata non si sono costituiti. In camera di consiglio, il Collegio ha prospettato d'ufficio un possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare i motivi relativi alla legittimità sostanziale e procedimentale dell'ordinanza. Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933, la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche comprende i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge contro provvedimenti definitivi dell'amministrazione in materia di acque pubbliche. Secondo il Collegio, tale giurisdizione si estende a ogni provvedimento che incida direttamente e immediatamente sull'utilizzazione o sul regime delle acque pubbliche, anche se adottato nell'esercizio di poteri riferiti a interessi più generali o diversi e anche se l'autorità emanante non è istituzionalmente preposta alla materia delle acque. Nel caso concreto, l'ordinanza era funzionale alla tutela qualitativa delle acque e dell'ambiente marino-costiero, poiché vietava l'impiego di prodotti agricoli potenzialmente responsabili dell'apporto di nutrienti e sostanze chimiche nei corsi d'acqua e nel mare. Il provvedimento traeva origine da un sopralluogo nel tratto di mare antistante il Comune, nel quale era stata rilevata una vistosa fioritura algale; secondo l'ARPACAL, il fenomeno era riconducibile alle colture intensive e alle acque di dilavamento ad uso irriguo. Tali elementi rendevano diretto e immediato l'interferenza dell'ordinanza con le modalità di uso delle acque pubbliche. Il TAR ha precisato che la domanda può essere riproposta davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche nel rispetto dell'art. 11 c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché le parti intimate non si sono costituite.
Norme richiamate
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933
ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche
La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche comprende le controversie sui provvedimenti amministrativi che incidono direttamente e immediatamente sull'uso, sulla gestione o sul regime delle acque pubbliche, anche quando l'atto sia adottato da un'autorità non istituzionalmente preposta al settore e persegua interessi ulteriori.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, nel rispetto delle regole e dei termini previsti dalla norma.
artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000
Norme invocate dalla ricorrente in relazione alla legittimità dell'ordinanza sindacale; il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.
art. 7 l. 241/1990
Norma invocata dalla ricorrente per contestare l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; il relativo motivo non è stato esaminato.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche ricorre quando il provvedimento amministrativo impugnato incide direttamente e immediatamente sulle modalità di utilizzazione, gestione o regime delle acque pubbliche, anche se l'atto è adottato nell'esercizio di poteri non strettamente attinenti alla materia delle acque.
- Rientrano nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche anche i provvedimenti diretti alla tutela qualitativa dei corpi idrici, quando stabiliscono divieti o prescrizioni finalizzati a prevenire l'inquinamento delle acque pubbliche.
- La giurisdizione speciale sussiste anche quando il provvedimento sia stato adottato da un'autorità non istituzionalmente preposta alla cura del settore idrico, purché l'atto interferisca in modo immediato e diretto con l'uso delle acque pubbliche.
- Un'ordinanza che vieti l'impiego di fertilizzanti o prodotti fitosanitari in una fascia prossima a corsi d'acqua e al demanio marittimo, allo scopo di prevenire l'apporto di nutrienti o sostanze chimiche nei corpi idrici e nell'ambiente marino-costiero, rientra nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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