Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3359/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Milano – sez. Lavoro – n. 1757/2025 pubblicata il 10.04.2025

Giustizia amministrativa202504117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti e difensore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, che aveva riconosciuto a uno dei docenti il beneficio annuo di 500 euro per l'anno scolastico 2022/2023 e all'altra docente il medesimo beneficio per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Il difensore ha inoltre agito personalmente per ottenere il pagamento delle spese di lite distratte in suo favore. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato, ma il Ministero non aveva effettuato neppure pagamenti parziali. Il TAR ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità delle diverse domande, verificando la legittimazione del difensore distrattario e la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie contro le amministrazioni pubbliche. Ha ritenuto non dimostrato che la sentenza fosse stata notificata anche nell'interesse della docente la cui posizione non risultava indicata nella relata di notifica.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. La domanda del difensore distrattario è stata dichiarata inammissibile perché, pur essendo egli l'unico soggetto legittimato a chiedere l'ottemperanza relativamente alle spese di lite distratte, non aveva notificato in proprio il titolo esecutivo; non risultava quindi decorso il termine di 120 giorni necessario per l'azione esecutiva. La domanda della docente non menzionata nella relata di notifica è stata parimenti dichiarata inammissibile, perché non era stata provata la trasmissione all'Amministrazione della sentenza anche nel suo interesse e, conseguentemente, non era accertabile il decorso del termine dilatorio. La domanda dell'altro docente è stata invece ritenuta ammissibile e fondata: il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, il termine di 120 giorni era decorso e il Ministero non aveva eseguito il pagamento, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito. Il TAR ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di pagare integralmente entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega e termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Le spese sono state compensate in ragione della fondatezza solo parziale del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    La distrazione delle spese processuali in favore del difensore instaura un rapporto autonomo tra il difensore distrattario e la parte soccombente; il difensore è l'unico legittimato a chiedere l'esecuzione della statuizione relativa alle spese.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere rispettato, a pena di inammissibilità, prima di promuovere l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti di una pubblica amministrazione; il termine si applica anche al giudizio amministrativo di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il difensore distrattario delle spese di lite è l'unico legittimato a promuovere l'ottemperanza limitatamente alla statuizione che dispone il pagamento delle spese in suo favore; la parte vittoriosa non può agire in sua vece per tale componente del titolo.
  • Per promuovere l'ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione occorre dimostrare la notificazione del titolo esecutivo nell'interesse dello specifico creditore e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996; la mancata prova di tali presupposti determina l'inammissibilità dell'azione.
  • Quando il titolo giudiziale passato in giudicato è stato ritualmente notificato, il termine di 120 giorni è decorso e l'amministrazione non ha eseguito il pagamento senza contestare l'an o il quantum del credito, il giudice dell'ottemperanza deve accertare l'inottemperanza e ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo il termine assegnato, indicando le modalità e il termine per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.