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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/411

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/411 della Commissione, dell'8 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati nell'allegato per specifici codici NC e origini paesi terzi, in attuazione dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il testo è un atto di esecuzione tecnico, direttamente applicabile e in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, classificati secondo specifici codici NC, provenienti dai paesi terzi elencati in tabella. Incide sulla determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Non disciplina altri prodotti né altri aspetti del commercio agricolo oltre alla fissazione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti indicati.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/411 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto tecnico di attuazione del regime degli ortofrutticoli freschi e trasformati, adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round, prevede i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. Il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; per tale ragione l'atto è concepito come aggiornamento puntuale e immediatamente efficace.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato, identificati tramite codici NC specifici. I valori sono differenziati per origine del prodotto, secondo la nomenclatura dei paesi terzi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica le "altre origini". Il testo non introduce regole generali sulle importazioni, ma soltanto i valori monetari da impiegare per il calcolo del prezzo di entrata dei prodotti indicati.

Disposizione sostanziale

L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato, che contiene i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg. Tra i prodotti interessati figurano, tra gli altri, merci classificate ai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori diversi a seconda del paese di origine (ad esempio EG, IL, MA, TR, TN, CL, CN, US, ZA e altre origini).

Entrata in vigore

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta, in EUR/100 kg, i valori applicabili a diversi codici NC di ortofrutticoli e alle rispettive origini (ad esempio EG, IL, MA, TR, TN, CL, CN, US, ZA e ZZ per altre origini).

Base giuridica e criterio di calcolo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, secondo i criteri previsti dal regolamento di esecuzione n. 543/2011 in attuazione dei risultati dell'Uruguay Round.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofrutticolidazi e prezzi di entrata

Testo integrale

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