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Sentenza

Sentenza del 21/02/2020 n. 1824 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione per omessa registrazione della sentenza civile n. 11788/2014. L'ufficio aveva calcolato l'imposta di registro al 3% sull'intero decisum (€ 1.449.706,37) ritenendo tutti i convenuti solidalmente obbligati. La ricorrente contestava che, benché il processo civile fosse unico, le domande erano autonome tra i diversi convenuti e che la sua responsabilità riguardava solo gli importi di € 66.052,57 e € 925.800,00; pertanto l'imposta solidarmente dovuta da lei doveva essere calcolata solo su tali importi e non sull'intero.

La decisione

La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso annullando l'avviso. L'Agenzia ha appellato. La Commissione Tributaria Regionale (Campania) ha ritenuto fondato l'appello: ha affermato il principio per cui il giudice tributario, quando annulla un atto per ragioni sostanziali, deve anche rideterminare la pretesa erariale entro i limiti delle domande delle parti (non può semplicemente annullare l'atto se è possibile quantificare il dovuto). Poiché i primi giudici avevano già individuato gli importi attribuibili alla ricorrente (€ 66.052,57 e € 925.800,00) e su questi non vi era contenzioso, la CTR ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva proceduto alla rideterminazione della base imponibile, demandando il calcolo dell'imposta, sanzioni e oneri conseguenti su quei due importi. Spese compensate.

Norme richiamate

  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, tariffa parte prima, art. 8 comma 1 lett. B

    applicazione dell'aliquota del 3% sull'imponibile

    l'aliquota del 3% si applica al valore del decisum imponibile individuato; la base imponibile deve essere correttamente determinata in relazione agli importi effettivamente imputabili al singolo contribuente

  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 57 comma 1

    tutti i soggetti di cui alla sentenza sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta

    la solidarietà passiva tra le parti non implica che l'imposta debba essere calcolata automaticamente sull'intero importo del decisum per ciascun solidale; occorre identificare la quota o gli importi effettivamente imputati a ciascuno

  • D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 35 comma 3 (ultimo periodo)

    vietata la pronuncia di una sentenza parziale solo sull'"an" o di una condanna genetica

    limita la possibilità di emettere una sentenza meramente di annullamento senza decidere anche sul merito quando ciò sia necessario; il giudice tributario deve, ove possibile, pronunciarsi anche sulla quantificazione della pretesa

  • D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 7

    poteri istruttori del giudice tributario

    consente al giudice tributario di acquisire elementi aliunde e di utilizzare i poteri valutativi e istruttori per determinare il corretto ammontare della pretesa entro i limiti delle domande delle parti

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    poteri di giudizio probatorio e valutazione del giudice

    il giudice può utilizzare gli ordinari strumenti di indagine e valutazione delle prove per quantificare la pretesa quando decide sul rapporto sostanziale

Massime di principio

  • La solidarietà passiva tra più obbligati non implica che l'imposta di registro debba sempre essere calcolata sull'intero importo per ciascun solidale: occorre verificare quali parti del decisum sono effettivamente imputabili a ciascun coobbligato e calcolare l'imposta su quei valori.
  • Nel processo tributario, quando l'atto impositivo è viziato per ragioni sostanziali, il giudice non deve limitarsi a un annullamento formale ma, se possibile, deve rideterminare la pretesa erariale entro i limiti del petitum delle parti; l'annullamento puro è ammesso solo se vizi formali impediscono qualsiasi valutazione di merito.
  • Se in primo grado il giudice ha individuato chiaramente gli importi imputabili al contribuente e tali importi non sono oggetto di contestazione, il giudice di appello o di merito deve procedere alla rideterminazione dell'imposta su quei valori anziché confermare un annullamento totale dell'avviso.
  • Il contribuente che contesta la base imponibile deve indicare e dimostrare gli importi effettivamente a lui imputabili; l'Ufficio può appellare se ritiene che il giudice non abbia esercitato il potere di rideterminazione quando era possibile farlo.
  • In caso di riforma solo parziale della decisione di primo grado, è frequente la compensazione delle spese tra le parti.

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