Sentenza n. 3194/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione II) n. 2827 del 18 novembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. II, n. 2827 del 18 novembre 2023, che aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti contro gli atti comunali relativi al permesso di costruire e alla monetizzazione degli standard urbanistici
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il provvedimento con cui il Comune di Milano aveva accertato la destinazione produttiva di un immobile sito in via Val Bogna n. 8, la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire e il permesso di costruire n. 84/2019, nella parte in cui aveva imposto la corresponsione di euro 342.927,85 per la monetizzazione degli standard urbanistici. In primo grado Bredina s.r.l. aveva dedotto travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria, violazione della disciplina statale e regionale edilizia e urbanistica, lesione del legittimo affidamento, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, sviamento, violazione dell'art. 97 Cost. e difetto di motivazione. Il TAR aveva dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili, rilevando che il permesso di costruire era stato rilasciato a Umbria s.r.l., divenuta proprietaria dell'immobile, e che quest'ultima aveva pagato il contributo di costruzione e la monetizzazione degli standard. In appello Bredina ha censurato tale declaratoria, sostenendo che Umbria aveva agito inizialmente quale promissaria acquirente e delegata, che il contratto definitivo conteneva una delegazione di pagamento e che la società appellante avrebbe avuto una posizione tutelabile, anche mediante azione surrogatoria, rispetto alla restituzione delle somme. Ha inoltre riproposto le censure di merito non esaminate dal TAR, relative alla destinazione commerciale dell'immobile già dal 1997, alla lesione dell'affidamento, allo sviamento e al difetto di motivazione degli atti comunali, nonché all'illegittimità della monetizzazione degli standard.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti pronunciata dal TAR. Ha rilevato che Bredina non era proprietaria dell'immobile al momento del rilascio del permesso di costruire, non era titolare del titolo edilizio e non aveva versato al Comune gli importi richiesti per la monetizzazione. Il permesso era stato rilasciato a Umbria s.r.l., che aveva acquistato l'immobile, pagato il contributo di costruzione comprensivo della monetizzazione, ottenuto la rateizzazione e realizzato l'intervento, anche mediante SCIA in variante e SCIA per l'agibilità. Le pattuizioni contenute nel contratto definitivo tra soggetti privati non potevano produrre effetti nei rapporti pubblicistici con il Comune, né modificare il soggetto obbligato alla corresponsione della monetizzazione, individuato nel titolare del permesso di costruire. Bredina non vantava quindi una posizione giuridica tutelabile nei confronti del Comune e non poteva far valere in nome proprio un diritto spettante ad altro soggetto. Il giudice ha inoltre escluso che fosse stata dimostrata la sussistenza dei presupposti dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. Le ulteriori censure di merito sono rimaste assorbite, poiché l'inammissibilità del ricorso impediva il loro esame. Le spese del grado sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 81 c.p.c.
non si può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui
La parte priva della titolarità della posizione sostanziale non può agire in nome proprio per ottenere la tutela di un diritto spettante ad altro soggetto.
art. 2900 c.c.
L'azione surrogatoria non è stata ritenuta configurabile in concreto, non avendo l'appellante dimostrato nel giudizio la sussistenza dei relativi presupposti.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale base normativa della comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del titolo edilizio; la relativa censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
Richiamato nel permesso di costruire quale disciplina dell'intervento di ristrutturazione edilizia; la legittimità sostanziale del titolo non è stata esaminata.
art. 9, comma 3, Norme di attuazione del Piano dei servizi del Comune di Milano
Richiamato dalla ricorrente per contestare la debenza della monetizzazione degli standard; la censura non è stata esaminata a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 25, ultimo comma, l. 28 febbraio 1985, n. 47
Invocato tra i motivi di primo grado in relazione alla destinazione dell'immobile; il giudice non ne ha esaminato l'applicazione concreta.
art. 2, comma 2, l.r. 15 gennaio 2001, n. 1
Invocato tra i motivi di primo grado; la relativa questione è rimasta assorbita.
art. 52 l.r. 11 marzo 2005, n. 12
Invocato tra i motivi di primo grado; la relativa questione è rimasta assorbita.
Massime di principio
- La legittimazione a impugnare un titolo edilizio e gli atti che ne determinano gli oneri spetta al soggetto titolare di una posizione giuridica direttamente incisa dall'azione amministrativa; la mera qualità di parte di un contratto preliminare o definitivo relativo all'immobile non è sufficiente quando il titolo edilizio sia stato rilasciato a un diverso soggetto.
- Nei rapporti pubblicistici relativi al rilascio del permesso di costruire, il contratto tra privati non può modificare il soggetto obbligato nei confronti dell'amministrazione alla corresponsione del contributo di costruzione e degli importi dovuti per la monetizzazione degli standard urbanistici.
- La legittimazione a chiedere la restituzione di somme versate all'amministrazione a titolo di oneri edilizi spetta, in via ordinaria, al soggetto che ha effettuato il pagamento e che è titolare della relativa posizione giuridica; un soggetto diverso non può far valere in nome proprio il diritto altrui ai sensi dell'art. 81 c.p.c.
- L'azione surrogatoria non può essere invocata in modo meramente astratto per superare il difetto di titolarità della posizione azionata: chi la propone deve allegare e dimostrare i presupposti richiesti dall'art. 2900 c.c.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione o di titolarità della posizione sostanziale, il giudice non è tenuto a esaminare le ulteriori censure di merito riproposte in appello.
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