Cassazione Penale, Sentenza n. 20250/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena, deducendo violazione dell'art. 168 cod. pen. e vizio di motivazione. Sosteneva che l'art. 168, comma 1, n. 1 richiederebbe che le condanne per i reati commessi nel quinquennio divengano definitive entro lo stesso termine; che i due reati successivi erano commessi a distanza di molti anni dalla condanna originaria (quindi avrebbe rispettato la prognosi di non recidiva perché era rimasto senza reati per almeno sette anni); e che, considerata la lieve entità complessiva delle pene (somme sotto i 2 anni), avrebbe dovuto essere valutata l'applicabilità dell'art. 168, comma 2 (revoca facoltativa) anziché la revoca automatica
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha confermato che l'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. collega la revoca alla data di consumazione del nuovo reato entro il termine previsto (quinquennio), senza richiedere che la sentenza di condanna per quel reato sia passata in giudicato entro lo stesso termine (la finalità del passaggio in giudicato nel quinquennio è prevista invece per l'art. 168, comma 1, n. 2). Ha precisato che il quinquennio si computa dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che ha concesso la sospensione condizionale; e che il giudice dell'esecuzione ha funzione ricognitiva/dichiarativa e non può applicare la valutazione discrezionale prevista dal comma 2. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
La causa di revoca automatica della sospensione condizionale si verifica quando è stato commesso un nuovo delitto entro il termine stabilito (quinquennio); rileva la data di consumazione del reato e non l'eventuale passaggio in giudicato della relativa condanna entro il medesimo termine
art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.
Questa ipotesi riguarda la revoca in conseguenza di una successiva condanna che deve diventare irrevocabile nei termini: il requisito del passaggio in giudicato entro il termine è previsto per questa specifica fattispecie, distinta dalla n. 1
art. 163, comma 1, cod. pen.
Il termine (quinquennale o biennale) ai fini della valutazione della recidiva va computato a partire dalla data in cui la sentenza che ha concesso il beneficio è divenuta irrevocabile (passaggio in giudicato)
art. 27, comma 1, Cost.
Richiama la presunzione di non colpevolezza, che giustifica la necessità dell'accertamento definitivo del reato ma non impedisce che, ai sensi della n. 1, rilevi la data di consumazione ai fini della revoca automatica
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizi di motivazione; il ricorrente li ha invocati ma la Corte li ha ritenuti infondati
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. è determinante la data di consumazione del nuovo reato: se il reato è consumato entro il quinquennio dalla decorrenza rilevante, la revoca della sospensione condizionale opera di diritto, indipendentemente dal fatto che la condanna per quel reato sia divenuta definitiva entro il medesimo termine
- La distinzione tra le due cause di revoca previste dall'art. 168, comma 1 è essenziale: la n. 1 si riferisce alla commissione del reato (data di consumazione), la n. 2 alla pronuncia di una nuova condanna divenuta irrevocabile dentro il termine
- Il termine quinquennale (o biennale quando previsto) si computa a partire dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che ha concesso la sospensione condizionale; prima di tale data non si valuta la recidiva ai fini della revoca
- Il giudice dell'esecuzione, in presenza delle condizioni previste dall'art. 168, comma 1, non ha potere discrezionale per non revocare la sospensione: la revoca è obbligatoria e la pronuncia ha carattere ricognitivo/dichiarativo
- Le argomentazioni basate sulla minore gravità complessiva delle pene (possibile ricorso al comma 2) devono essere valutate dal giudice della cognizione, non dal giudice dell'esecuzione quando ricorrono i presupposti della revoca automatica
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