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Sentenza

Sentenza n. 1445/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio in ragione della rinuncia al ricorso ritualmente notificata alla parte resistente e depositata in giudizio. Non ha quindi esaminato i motivi di illegittimità dedotti contro la revoca della concessione né quelli proposti contro il successivo atto di convalida e sanatoria retroattiva. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della concessione relativa a una rivendita speciale stagionale di generi di monopolio e successivo provvedimento di convalida e sanatoria retroattiva della determina

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società concessionaria ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva disposto, con effetto immediato, la revoca della concessione relativa a una rivendita speciale stagionale e la cessazione del rapporto concessorio, deducendo plurimi profili di illegittimità. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il successivo provvedimento con cui l’amministrazione aveva convalidato e sanato retroattivamente la precedente determina ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990, assumendo la sussistenza di ragioni di pubblico interesse e la mancanza dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione della rivendita. Le istanze cautelari erano state respinte. Successivamente la ricorrente ha depositato e notificato all’amministrazione dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a., chiedendo l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La dichiarazione di rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla parte resistente e depositata in giudizio, consente la definizione del giudizio mediante estinzione.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    dichiara estinto il giudizio

    La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio, pronunciata dal giudice con sentenza.

  • art. 85 c.p.a.

    È richiamato dalla parte ricorrente quale fondamento processuale della richiesta di dichiarazione di estinzione.

  • art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990

    convalidare e sanare con efficacia retroattiva

    È la disposizione invocata dall’amministrazione per convalidare e sanare retroattivamente il precedente provvedimento; la sentenza non ne esamina la concreta applicazione.

  • art. 6 l. 1293/1957

    requisiti soggettivi richiesti

    È richiamato nel provvedimento amministrativo quale fonte dei requisiti soggettivi per la gestione della rivendita di generi di monopolio; la sentenza non valuta la loro effettiva sussistenza.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alla parte resistente e depositata in giudizio comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la regolazione delle spese è rimessa alla decisione del giudice, che può disporne la compensazione tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoria

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