Sentenza n. 1445/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio in ragione della rinuncia al ricorso ritualmente notificata alla parte resistente e depositata in giudizio. Non ha quindi esaminato i motivi di illegittimità dedotti contro la revoca della concessione né quelli proposti contro il successivo atto di convalida e sanatoria retroattiva. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: revoca della concessione relativa a una rivendita speciale stagionale di generi di monopolio e successivo provvedimento di convalida e sanatoria retroattiva della determina
Esito
La controversia
La società concessionaria ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva disposto, con effetto immediato, la revoca della concessione relativa a una rivendita speciale stagionale e la cessazione del rapporto concessorio, deducendo plurimi profili di illegittimità. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il successivo provvedimento con cui l’amministrazione aveva convalidato e sanato retroattivamente la precedente determina ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990, assumendo la sussistenza di ragioni di pubblico interesse e la mancanza dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione della rivendita. Le istanze cautelari erano state respinte. Successivamente la ricorrente ha depositato e notificato all’amministrazione dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a., chiedendo l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La dichiarazione di rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla parte resistente e depositata in giudizio, consente la definizione del giudizio mediante estinzione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
dichiara estinto il giudizio
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio, pronunciata dal giudice con sentenza.
art. 85 c.p.a.
È richiamato dalla parte ricorrente quale fondamento processuale della richiesta di dichiarazione di estinzione.
art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990
convalidare e sanare con efficacia retroattiva
È la disposizione invocata dall’amministrazione per convalidare e sanare retroattivamente il precedente provvedimento; la sentenza non ne esamina la concreta applicazione.
art. 6 l. 1293/1957
requisiti soggettivi richiesti
È richiamato nel provvedimento amministrativo quale fonte dei requisiti soggettivi per la gestione della rivendita di generi di monopolio; la sentenza non valuta la loro effettiva sussistenza.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alla parte resistente e depositata in giudizio comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la regolazione delle spese è rimessa alla decisione del giudice, che può disporne la compensazione tra le parti.
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