Sentenza n. 12265/2026 - Roma, Sezione 3T
PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE LAVORO n. 11256/2024 pubbl. il 08/11/2024 - RG n. 12247/2024 - GdL Dott.ssa Palmieri ORA DIVENUTA DEFINITIVA, con la quale l'Amministrazione veniva condannata al pagamento nei confronti della Sig.ra Antimi come da seguente dispositivo: “3. Accerta e dichiara il diritto di Antimi Beatrice ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015 e per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica di aggiornamento alla stessa euro 500 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/22 e così per complessivi euro 2000 “
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire una sentenza definitiva del giudice ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per complessivi euro 2.000
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500 tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, condannando il Ministero ad accreditare complessivamente euro 2.000. La domanda è stata proposta a fronte dell'allegato inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito, ma non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. La ricorrente ha quindi invocato l'attuazione del giudicato, mentre i presupposti del diritto già riconosciuto dal titolo giudiziale non erano più sindacabili nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza definitiva del Tribunale di Roma, mediante l'accreditamento del beneficio riconosciuto dal titolo giudiziale. Il giudice ha ritenuto rilevante l'inadempimento allegato dalla ricorrente e la mancata contestazione sostanziale dell'Amministrazione, richiamando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Ha inoltre affermato che, nel giudizio di ottemperanza, i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato non possono essere rimessi in discussione. Il Ministero è stato onerato di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare previa richiesta della ricorrente e per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, commi 121 e ss., l. 107/2015
beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente
La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del Tribunale ordinario; nel giudizio di ottemperanza il TAR non ha riesaminato i presupposti sostanziali del diritto già accertato.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio è stato proposto per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza definitiva del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere riesaminati i presupposti sostanziali del diritto già accertato dal giudicato, dovendosi assicurare esclusivamente l'attuazione del contenuto vincolante del titolo giudiziale.
- Quando il debitore pubblico non fornisce chiarimenti o indicazioni idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione del titolo, l'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore può fondare l'accoglimento della domanda di ottemperanza secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare fin d'ora un commissario ad acta, attivabile su richiesta del ricorrente in caso di inutile decorso del termine assegnato.
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