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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20199/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 648 c.p.; due motivi principali: (1) censura sull'impugnabilità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova: la Corte d'appello avrebbe ritenuto erroneamente tale ordinanza non impugnabile in appello ma soltanto con ricorso per cassazione (contestando l'interpretazione delle Sezioni Unite n. 33216/2016); (2) vizio di motivazione e errata applicazione delle norme sulla messa alla prova: il Tribunale avrebbe negato il beneficio valutando solo i precedenti penali del ricorrente senza esaminare l'idoneità del programma di trattamento e senza corretta valutazione prognostica, nonostante i precedenti fossero in parte datati o estinti e la pena inflitta fosse stata fissata al minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: pur rilevando che la Corte d'appello ha errato nella parte in cui affermava l'inimpugnabilità dell'ordinanza (contrariamente alle Sezioni Unite n. 33216/2016), ha considerato tale argomentazione come rafforzativa e non decisiva. Sul secondo motivo ha confermato che il Tribunale, motivatamente, ha negato la messa alla prova sulla base di una prognosi negativa supportata dai numerosi precedenti penali del Ferrara; tale valutazione discrezionale è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 168-bis c.p.

    Regola la sospensione del procedimento con messa alla prova; richiede un giudizio prognostico positivo circa l'efficacia del programma di trattamento e la probabilità di astensione da future condotte delittuose.

  • artt. 464-bis, 464-quater, 464-octies c.p.p.

    Norme sul procedimento e sulle impugnazioni in materia di messa alla prova: la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 33216/2016) distingue i casi in cui l'ordinanza è appellabile unitamente alla sentenza e quando è previsto il ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che un'errata motivazione sull'impugnabilità non inficia la decisione se la motivazione di merito è solida.

  • art. 586 c.p.p.

    Consente l'impugnazione con appello unitamente alla sentenza di primo grado, utile per comprendere la possibilità di impugnare provvedimenti collegati al giudizio di merito.

  • art. 133 c.p. (criteri di determinazione della pena e elementi della personalità)

    Indicazioni sui criteri per la determinazione della pena e sulla valutazione della personalità del reo: elementi desunti da questa norma sono stati ritenuti rilevanti anche ai fini della prognosi per la messa alla prova.

Massime di principio

  • La concessione della messa alla prova è rimessa al libero apprezzamento del giudice e richiede una prognosi favorevole circa l'efficacia riabilitativa del programma e l'astensione futura dal compiere reati.
  • I precedenti penali, anche se datati o parzialmente estinti, possono essere legittimamente valorizzati negativamente nella valutazione prognostica e possono giustificare il diniego della messa alla prova se adeguatamente motivati.
  • Un'errata affermazione sulle regole di impugnabilità (es. riguardo all'ordinanza di rigetto) non annulla automaticamente la decisione di merito se la motivazione principale del diniego è solida e congrua.
  • La valutazione dell'idoneità del programma di trattamento è rilevante ma non deve essere intesa come esclusiva: il giudice può fondare il diniego su un complesso di elementi (modalità del fatto, personalità, precedenti) desumibili dagli articoli di riferimento.
  • La misura della pena al minimo edittale non implica automaticamente la concedibilità della messa alla prova; la determinazione della pena e la decisione sulla sospensione per messa alla prova perseguono finalità parzialmente diverse e possono condurre a esiti differenti.

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