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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46461/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore della Repubblica denunciava l'abnormità della sentenza del Giudice di pace di Lucca che aveva dichiarato incompetente territorialmente il proprio Ufficio per il reato ex art. 582 c.p., sostenendo che i rapporti tra uffici del giudice di pace ricompresi nello stesso circondario di tribunale non rientrerebbero nella disciplina della competenza per territorio e che la traslazione delle cause tra sede centrale e uffici periferici dovrebbe essere regolata secondo i criteri di distribuzione amministrativa degli affari (con intervento del presidente del tribunale), escludendo ogni ipotesi di regressione del procedimento

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevante la difformità procedurale circa il rito camerale. Sostanzialmente ha confermato che gli uffici del giudice di pace hanno ciascuno una propria circoscrizione territoriale ai sensi della legge 21/11/1991, n. 374, e che l'Ufficio di Castelnuovo di Garfagnana è sede autonoma (non una sezione distaccata), ripristinato con il decreto ministeriale del 27/05/2016. Ne consegue che la competenza per territorio, nel settore penale, spetta al giudice di pace della circoscrizione in cui il reato è stato consumato (art. 5 legge 28/08/2000, n. 274) e che la dichiarazione di incompetenza deve essere pronunciata con sentenza che dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente (art. 23 c.p.p.). La decisione del Giudice di pace non è quindi abnorme; inoltre tale decisione non è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p. e può dar luogo solo a conflitto di competenza. Il ricorso è pertanto respinto/dichiarato inammissibile

Norme richiamate

  • legge 21 novembre 1991, n. 374 (art. 2)

    art. 2, comma 1 e comma 2

    Stabilisce che gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni indicati e competenza territoriale sul circondario ivi indicato; prevede la possibilità di istituire sedi distaccate con DPR su proposta del Ministro della giustizia

  • d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156

    Normativa che originariamente includeva procedure di soppressione di sedi del giudice di pace e oneri per gli enti locali; richiamata nel quadro storico dell'ufficio di Castelnuovo

  • decreto ministeriale 10 novembre 2014

    Atto che aveva accertato la cessazione del funzionamento della sede di Castelnuovo per mancata ottemperanza degli oneri richiesti all'ente locale

  • d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, conv. legge 27 febbraio 2015, n. 11

    Ha consentito agli enti locali di chiedere il ripristino delle sedi soppresse, previa assunzione degli oneri economici di gestione

  • decreto ministeriale 27 maggio 2016

    Decreto che ha disposto il ripristino dell'Ufficio del Giudice di pace di Castelnuovo di Garfagnana nella sua autonoma funzione

  • d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (art. 8)

    Attribuisce al presidente del tribunale compiti di coordinamento, direzione e vigilanza sugli uffici del giudice di pace; la Corte precisa che tali funzioni non incidono sulla disciplina sostanziale della competenza territoriale

  • legge 28 agosto 2000, n. 274 (art. 5)

    Nel settore penale assegna la competenza per territorio al giudice di pace della circoscrizione in cui il reato è stato consumato; criterio applicato dalla Corte per giudicare corretta la dichiarazione di incompetenza

  • codice di procedura penale (art. 23)

    Regola il rilievo dell'incompetenza al dibattimento: l'incompetenza va dichiarata con sentenza che ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente

  • codice di procedura penale (art. 568)

    Stabilisce i casi tassativi di impugnabilità per cassazione; la Corte ha ritenuto che la sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale non sia impugnabile per cassazione ai sensi di questa norma

  • sentenza costituzionale n. 70 del 1996

    Richiamata per il testo dell'art. 23 c.p.p. sul rilievo dell'incompetenza al dibattimento

  • giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato)

    Confermato il precedente orientamento secondo cui la dichiarazione di incompetenza territoriale non è rimessa alla cassazione ma può dar luogo a conflitto di competenza

Massime di principio

  • Gli uffici del giudice di pace sono dotati di autonome circoscrizioni territoriali: la competenza penale si determina in base al luogo in cui il reato è stato consumato, anche se gli uffici sono ricompresi nello stesso circondario del tribunale
  • La funzione di coordinamento e vigilanza del presidente del tribunale sugli uffici del giudice di pace non modifica i criteri sostanziali della competenza per territorio
  • La declaratoria di incompetenza territoriale del giudice va pronunciata con sentenza che dispone la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice competente (art. 23 c.p.p.)
  • La sentenza che dichiara l'incompetenza territoriale non è impugnabile in cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p.; eventuali contestazioni devono seguire le vie previste (es. conflitto di competenza)
  • Prima di impugnare in cassazione è utile verificare la sussistenza della tassatività delle ipotesi di ricorso previste dall'art. 568 c.p.p. per evitare inammissibilità

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