Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11961/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 624-bis, quarto comma, 62 e 63, quarto comma, c.p. Sostengono che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente "bilanciato" le circostanze attenuanti generiche con le aggravanti, in violazione del divieto previsto dall'art. 63, comma 4 c.p., e che, conseguentemente, la determinazione della pena avrebbe dovuto partire dal minimo edittale maggiorato (anni 5) per poi applicare le diminuzioni per il tentativo, per le attenuanti riconosciute (comprese art. 62 n.6) e per il rito alternativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e carenza d'interesse. Ha ritenuto che il richiamo all'art. 63, comma 4 c.p. fosse manifestamente infondato perché, nel calcolo della pena, non è stata in realtà applicata alcuna circostanza aggravante. Pur riconoscendo un errore formale nel computo da parte dei giudici del merito, la Corte ha osservato che l'errore ha prodotto un risultato più favorevole ai ricorrenti rispetto a quanto sarebbe derivato dall'applicazione del divieto di bilanciamento; quindi i ricorrenti non hanno interesse a ottenere correzione. La sentenza di merito aveva confermato la responsabilità per gli artt. 110, 56, 624-bis, primo comma, e 625, primo comma, nn. 2 e 5 c.p., riconoscendo le attenuanti generiche in equivalenza con le aggravanti e infliggendo, dopo diminuzioni (tra cui il rito), pena pari a 1 anno, 2 mesi e 400 euro di multa. La Corte di Cassazione ha anche condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per la concorrenza di persone nel reato (concorso di persone) nell'imputazione; nessuna interpretazione specifica di merito collegata alla decisione di inammissibilità.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla forma tentata del reato: la diminuzione per il tentativo è stata considerata nella determinazione finale della pena.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma relativa al furto pluriaggravato o con caratteristiche rilevanti: la fattispecie sottoposta al giudizio includeva questa disposizione; i ricorrenti hanno richiamato anche il quarto comma nell'epigrafe, ma la Cassazione ha rilevato che la decisione impugnata non ha applicato aggravanti che rendessero rilevante il divieto di bilanciamento.

  • art. 625 cod. pen.

    Circostanze aggravanti contestate originariamente (nn.2 e 5). La Corte territoriale ha valutato le circostanze attenuanti in equivalenza rispetto ad aggravanti, ma nella determinazione della pena finale non sono state concretamente applicate aggravanti che rendessero sostanziale il divieto di bilanciamento.

  • art. 63 cod. pen.

    Prevede il divieto di bilanciamento tra certe attenuanti e aggravanti in specifici casi; i ricorrenti hanno invocato tale divieto. La Corte di Cassazione ha interpretato la norma nel senso che essa è irrilevante quando, nel calcolo della pena, non venga effettivamente applicata alcuna circostanza aggravante: dunque il richiamo è stato considerato manifestamente infondato.

  • art. 62 cod. pen.

    n. 6 (richiamata in motivazione dei ricorrenti)

    L'attenuante di cui all'art. 62 n.6 è stata richiamata dai difensori come già riconosciuta; la Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello ha tenuto conto delle attenuanti e delle diminuzioni (tentativo, rito) nella determinazione della pena, senza che ciò comportasse violazione del divieto di bilanciamento.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale in Cassazione; usata per descrivere il corso del procedimento.

  • Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021 (Corte di Cassazione, richiamata)

    Giurisprudenza richiamata sul tema del "divieto di bilanciamento": se attenuanti concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed esiste un'aggravante "privilegiata" che non ammette comparazione, occorre regole specifiche; la Corte, tuttavia, ha ritenuto il richiamo alla pronuncia non applicabile al caso concreto perché non vi è stata applicazione effettiva di aggravanti nel calcolo della pena.

Massime di principio

  • Il divieto di bilanciamento previsto dall'art. 63, comma 4 c.p. è rilevante solo se, nella determinazione della pena, risultano effettivamente applicate aggravanti che richiedono il divieto; se nessuna aggravante è stata applicata nel calcolo della pena, il richiamo alla norma è manifestamente infondato.
  • Se un errore dei giudici di merito nella quantificazione della pena produce un risultato più favorevole per l'imputato, il ricorso che denuncia tale errore può essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse, perché il ricorrente non subisce un pregiudizio concreto.
  • Quando attenuanti e aggravanti risultano equivalenti e si elidono a vicenda (giudizio di equivalenza), la determinazione della pena può essere operata sul "reato base" e quindi con riferimento al relativo minimo edittale, con successive diminuzioni eventualmente applicabili (es. per il tentativo o per il rito).
  • In Cassazione il ricorso deve dimostrare un interesse concreto e un pregiudizio effettivo derivante dalla presunta violazione: doglianze meramente teoriche o che, in concreto, comportano vantaggio per il ricorrente, sono destinate all'inammissibilità.
  • È necessario verificare sempre quale fattispecie di aggravante sia stata effettivamente operativa nella motivazione di merito: la presenza formale di contestazioni aggravanti non equivale alla loro applicazione nel calcolo della pena.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.