Cassazione Penale, Sentenza n. 8092/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati di bancarotta contestati in due distinti procedimenti (Eurotrama snc e Mec Mar srl). Sosteneva che la Corte d'appello non avesse valutato correttamente gli indici sintomatici dell'unità del disegno criminoso: omogeneità delle fattispecie (entrambe bancarotta fraudolenta), identità del settore e della gestione (stesse attività di trasporto e medesimo amministratore), prossimità temporale delle dichiarazioni di fallimento, identità di sede, acquisto di ramo d'azienda da parte della Mec Mar dalla Eurotrama, finanziamenti e fatturazioni fittizie tra le società, emissione di note di credito e vantaggi patrimoniali reciproci. Denunciava carenze di motivazione e illogicità nella decisione impugnata (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza della Corte d'appello adeguata e logica: le condotte fanno emergere modalità non omogenee (bancarotta per distrazione per Eurotrama nel 2009-2010 vs. bancarotta documentale per Mec Mar a partire dal 2005), assenza di un collegamento significativo o di un intreccio patologico tra le due società, e mancanza di contiguità temporale rilevante tra le condotte poste a fondamento della presunta continuazione. La Corte ha inoltre ricordato che, ai fini della contiguità cronologica, rileva la data di commissione della condotta e non la sola data dichiarativa del fallimento. Ha escluso che gli elementi indicati dal ricorrente dimostrino la programmata unità del disegno criminoso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
La censura avanzata dal ricorrente riguarda la carenza o illogicità della motivazione; la Corte di Cassazione verifica la correttezza logico-argomentativa del provvedimento impugnato entro i limiti del sindacato di legittimità.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1)
Sez. 1, n. 24657 del 05/02/2019, Rv. 276194
In tema di continuazione fra reati di bancarotta, per valutare la contiguità cronologica quale indice dell'identità del disegno criminoso rileva la data di commissione della condotta e non la sola data dichiarativa del fallimento.
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite)
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074
Per il riconoscimento della continuazione occorre una verifica approfondita di concreti indicatori (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causalità, modalità della condotta, sistematicità, programmabilità dei reati). Non basta valorizzare isolati indici se i reati risultano frutto di determinazione estemporanea.
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite)
Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della coerenza strutturale e logica del provvedimento impugnato; la Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito sostituendola con una diversa ponderazione degli elementi di fatto.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione tra reati di bancarotta non basta la mera prossimità temporale dei fallimenti: conta la data di commissione delle singole condotte e la loro contiguità nel tempo.
- La diversità del modus operandi (es. bancarotta per distrazione vs. bancarotta documentale) è un elemento significativo per escludere un disegno criminoso unitario.
- Operazioni economiche occasionali tra società (acquisto di ramo d'azienda, finanziamenti sporadici, emissione di note di credito) non dimostrano automaticamente un 'intreccio patologico' né l'esistenza di un piano criminoso unitario, se non supportate da prove di coordinamento e programmazione unitaria delle condotte illecite.
- Ai fini del sindacato in Cassazione la critica alla motivazione deve dimostrare l'insussistenza logica/contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito: non è possibile ottenere annullamento per mera diversa valutazione dei fatti (vietato sindacare i fatti in termini sostitutivi).
- Per chi intende ottenere il riconoscimento della continuazione è importante documentare elementi fattuali che provino la programmabilità unitaria dei reati (piani, atti preparatori comuni, coordinamento temporale e funzionale delle condotte, benefici patrimoniali diretti tra le società) e far emergere la contiguità cronologica delle singole azioni criminose.
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