Sentenza n. 67/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.121 del 21 marzo 2024 del Tribunale di Vasto, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Vasto che aveva disposto l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 121 del 21 marzo 2024 del Tribunale di Vasto, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. Tale sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.000,00, da attribuire mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, in relazione agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, oltre interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfacimento. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e ha chiesto la fissazione di un termine per l'adempimento, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accertato la mancata ottemperanza al giudicato e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Vasto, procedendo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, decorrenti dall'insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfacimento. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del primo. Le eventuali spettanze del commissario saranno liquidate con separato decreto e poste a carico dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge, per le spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente. Gli atti sono stati inoltre trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo per la verifica di possibili ipotesi di danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato indicato quale presupposto temporale per agire contro l'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione della condanna pecuniaria.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
La somma riconosciuta deve essere utilizzata mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Gli interessi o la rivalutazione spettano dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfacimento.
Massime di principio
- Quando un'Amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza passata in giudicato che contiene una condanna pecuniaria o un obbligo sostanziale di attribuzione, l'interessato può agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione coattiva del comando giudiziale.
- Accertata la mancata ottemperanza, il giudice amministrativo può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'esecuzione in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- Nell'esecuzione di una condanna relativa alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, l'Amministrazione deve attribuire l'importo riconosciuto secondo la modalità stabilita dal giudicato, oltre agli accessori economici dovuti sino all'effettivo soddisfacimento.
- Le spese e gli eventuali compensi del commissario ad acta possono essere posti a carico dell'Amministrazione rimasta soccombente nel giudizio di ottemperanza.
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