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Sentenza

Sentenza n. 12818/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202515912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva imposto l’attivazione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza n. 16/2025 del Tribunale di Velletri, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero alla relativa attivazione per l’importo complessivo di euro 1.000,00. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l’azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che, quando il titolo proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio amministrativo ha carattere meramente esecutivo: è limitato all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo del giudicato e non consente integrazioni o nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché il ricorrente aveva allegato l’inadempimento e l’Amministrazione non aveva dimostrato né chiarito la corretta esecuzione della sentenza, il Collegio ha accertato l’inottemperanza e condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione in caso di persistente inadempimento. Non è stata applicata la penalità di mora, salva la possibilità di richiederla in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR e consente l’adozione delle misure necessarie a rendere effettivo il giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il debitore dell’obbligo di conformazione è una pubblica amministrazione.
  • Quando il titolo da eseguire proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve verificare l’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo del giudicato, senza integrare il contenuto del titolo né svolgere nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, l’Amministrazione deve fornire chiarimenti e dimostrare la corretta esecuzione del giudicato; l’assenza di tali elementi consente di accertare l’inottemperanza e di ordinare l’adempimento.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un termine per l’esecuzione sostitutiva successivo alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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