Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29330/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Due contribuenti avevano impugnato un avviso di liquidazione relativo a imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali, emesso in relazione alla compravendita di un complesso immobiliare. L'Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato nell'atto di acquisto sulla base del confronto con valori OMI di immobili similari della stessa zona venduti nel triennio precedente. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso, valorizzando fotografie prodotte dai contribuenti per dimostrare il grave stato di degrado e quasi fatiscenza di alcune parti del fabbricato. In appello la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo che nell'atto di compravendita non fosse menzionata la fatiscenza, che i contribuenti non avessero assolto l'onere di provarla, che la scrittura privata prodotta fosse incompatibile con la tesi difensiva, che le fotografie non riguardassero tutte le unità immobiliari e che la perizia giurata non descrivesse adeguatamente il bene. I ricorrenti hanno quindi proposto sei motivi per cassazione: violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 51 d.P.R. 131/1986 sul riparto dell'onere probatorio e sulla rettifica del valore; omesso esame e violazione dell'art. 115 c.p.c. quanto alla documentazione fotografica; omessa motivazione su scrittura privata e perizia giurata; violazione dell'art. 1362 c.c. per l'interpretazione coordinata dell'atto pubblico e della scrittura privata; violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 sulla mancata considerazione della locazione a terzi; violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese di lite. Nel corso del giudizio di legittimità è stata poi prodotta documentazione attestante la definizione agevolata della lite tributaria ai sensi della legge n. 197/2022, con pagamento della prima rata da parte della coobbligata solidale, e si è chiesta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, ritenendo perfezionata la definizione agevolata della controversia tributaria. Ha osservato che, in base alla disciplina richiamata e all'orientamento giurisprudenziale richiamato, la procedura di rottamazione-quater comporta l'estinzione del processo quando sia stata presentata la domanda e risultino i pagamenti già effettuati secondo il piano rateale comunicato dall'ente; nel caso concreto era stata documentata anche la corresponsione della prima rata. La Corte ha aggiunto che il pagamento effettuato dal coobbligato solidale produce effetto liberatorio anche per gli altri condebitori. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. È stato inoltre escluso il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché la declaratoria di estinzione non coincide con rigetto nel merito né con inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare il riparto dell'onere della prova in ordine allo stato degli immobili e alla congruità del valore dichiarato.

  • art. 51 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato dai ricorrenti in tema di determinazione della base imponibile e rettifica del valore nell'imposta di registro.

  • art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

    Indicato quale parametro processuale per dedurre vizi di violazione di legge processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.

    Richiamato per denunciare omesso esame di fatti/documenti decisivi e omessa motivazione su punti decisivi.

  • art. 115, secondo comma, c.p.c.

    Invocato per sostenere che la CTR avrebbe trascurato documenti non contestati.

  • artt. 112 e 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

    Richiamati con riferimento a un vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia connesso al mancato esame della prova documentale.

  • artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati insieme all'art. 132, n. 4, c.p.c. per censurare l'asserita insufficienza della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare la mancanza o insufficienza della motivazione.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per sostenere che l'atto pubblico dovesse essere interpretato coordinatamente con la scrittura privata precedente.

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato per contestare la considerazione, ai fini fiscali, della pretesa locazione a terzi delle unità immobiliari.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la condanna alle spese di giudizio e la loro liquidazione.

  • art. 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022

    Base normativa della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti invocata per chiedere l'estinzione del giudizio.

  • art. 1, commi 231-252, legge n. 197/2022

    Richiamato dalla Corte in tema di rottamazione-quater e di estinzione del processo a seguito della procedura di definizione.

  • comma 236, legge n. 197/2022

    Interpretato nel senso che l'estinzione del processo non richiede il pagamento integrale dell'intero importo rateale, ma il perfezionamento della procedura e la prova dei pagamenti effettuati.

  • art. 12-bis d.l. n. 84/2025

    Richiamato come norma di interpretazione autentica che conferma la lettura secondo cui, una volta versata la prima o unica rata, il contenzioso si considera estinto in via definitiva.

  • art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011

    Richiamato quale precedente disciplina di definizione agevolata con effetti liberatori del pagamento del coobbligato solidale.

  • art. 16 legge n. 289 del 2002

    Richiamato per affermare che il pagamento da parte del coobbligato solidale libera anche gli altri condebitori, salvo quanto previsto dal comma 5.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicabilità, precisando che opera solo in caso di rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nella definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, l'estinzione del processo può essere dichiarata quando risulti perfezionata la procedura amministrativa e documentati i pagamenti effettuati secondo il piano comunicato, senza necessità del pagamento integrale dell'intero importo rateale se la disciplina applicabile consente la chiusura della lite al verificarsi di tali presupposti.
  • Il pagamento eseguito dal coobbligato solidale nella disciplina di definizione agevolata dell'obbligazione tributaria può avere effetto liberatorio anche nei confronti degli altri condebitori, compresi quelli che non siano più parte pendente del giudizio, nei limiti della normativa speciale richiamata.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata impedisce l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per le sole ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Quando l'estinzione del processo interviene per sopravvenuta definizione agevolata della lite, la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso, che restano assorbiti dalla chiusura del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.