Ordinanza n. 1871/2026 - Napoli, Sezione 2
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Per l’accertamento - dell’intervenuta formazione per silentium del permesso di costruire in sanatoria in relazione alla richiesta di accertamento di conformità prot. SUAP REP_PROV_NA/NA – SUPRO/0075430 del 13.6.2024, per come integrata in data 18.7.2024 prot. REP_PROV_NA/NA-SUPRO/0091021 stante l’inutile decorso del termine di cui all''art. 36 bis, comma 6, D.P.R. 380/2001 ovvero, in via subordinata, avverso e per l’annullamento - del silenzio diniego maturato in relazione alla predetta domanda di permesso di costruire in sanatoria. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati del 28/8/2025: - della deliberazione del Commissario Straordinario n. 258 del 18.12.2014, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, con cui veniva recepiva ed approvata, formandone parte integrante e sostanziale, la proposta dirigenziale n. 258 del 9.12.2014, avente ad oggetto “aggiornamento, in forma semplificata, dello strumento d’intervento per l’apparato distributivo alla L.R. n. 1/2014”, siccome ritenuta dalla avvocatura municipale, nella memoria conclusionale depositata l’8.7.2025, per la prima volta motivo ostativo all’assentibilità della richiesta di mutamento di destinazione d’uso da industriale a commerciale dell’immobile di cui alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria prot. SUAP REP_PROV_NA/NA – SUPRO/0075430 del 13.6.2024, per come integrata in data 18.7.2024 prot. REP_PROV_NA/NA-SUPRO/0091021, nella parte in cui precisa che “dal combinato disposto dell’art. 9 del vigente PdF e della su ricordata delibera di Commissione Straordinaria n. 85/2008, punto 2 (di modifica dell’art. 11 comma 4 del regolamento di attuazione del SIAD), non è possibile l’insediamento in zone I2 (così come individuate nell’art. 13, Zonizzazione commerciale, delle Norme Tecniche di Attuazione del Siad ) di ulteriori attività, se non di quelle esistenti e fino ad un massimo del 33% della superficie coperta, sempreché si riesca a garantire l’applicazione degli standard per attività commerciali di cui al DM n. 1444/68 art. 5 comma 2 in aggiunta ai parcheggi previsti dalla citata L.R. Campania n. 1/2014 con verifica della Legge n. 122/89 (Tognoli) per i parcheggi pertinenziali quale , sostiene che sul suo rapporto”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente formatosi sulla domanda di permesso di costruire in sanatoria e, in subordine, silenzio-diniego; con motivi aggiunti, deliberazione commissariale di approvazione del SIAD nella parte ritenuta ostativa al mutamento di destinazione d’uso
Esito
La controversia
La società ha chiesto l’accertamento della formazione per silentium del permesso di costruire in sanatoria relativo a una domanda di accertamento di conformità, integrata successivamente, sostenendo l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 36-bis, comma 6, d.P.R. 380/2001. In via subordinata ha impugnato il silenzio-diniego maturato sulla medesima istanza. Con motivi aggiunti ha impugnato la deliberazione del Commissario straordinario n. 258 del 18 dicembre 2014, recante aggiornamento semplificato dello strumento d’intervento per l’apparato distributivo, nella parte in cui sarebbe stata ritenuta ostativa all’assentibilità del mutamento di destinazione d’uso da industriale a commerciale. La controversia riguarda, tra l’altro, la necessità del permesso di costruire e degli oneri concessori per il mutamento urbanisticamente rilevante, nonché la verifica degli standard urbanistici e dei parcheggi. Il Comune ha rappresentato che l’insediamento commerciale richiederebbe il pagamento degli oneri e la cessione degli standard ai sensi del d.m. 1444/1968. All’udienza le parti hanno inoltre riferito che è in corso l’approvazione del nuovo strumento di pianificazione generale comunale, che nella zona interessata prevederebbe una destinazione compatibile con gli insediamenti commerciali.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito e ha disposto incombenti istruttori. Ha chiesto al Comune di chiarire l’applicabilità dell’art. 9-bis delle NTA del piano di fabbricazione alla fattispecie, precisando se la società abbia proposto, e l’amministrazione abbia esaminato, prescrizioni relative agli standard urbanistici e in particolare ai parcheggi. Il Comune dovrà depositare uno stralcio delle NTA, una relazione articolata sullo stato di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dalla convenzione urbanistica, chiarimenti sulla coerenza tra il piano urbanistico comunale e il SIAD approvato con deliberazione n. 258 del 18 dicembre 2014, nonché elementi sullo stato di avanzamento dell’approvazione del nuovo strumento urbanistico. Il termine assegnato all’amministrazione è di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. È stata fissata una nuova udienza pubblica per la seconda udienza del mese di gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 36-bis, comma 6, d.P.R. 380/2001
La disposizione è indicata quale base normativa della domanda di accertamento della formazione per silentium del permesso di costruire in sanatoria; il TAR non ne ha ancora definito l’applicazione concreta.
art. 9-bis delle NTA del piano di fabbricazione
La sua applicabilità alla fattispecie deve essere chiarita dal Comune mediante specifici incombenti istruttori.
d.m. 1444/1968, art. 5, comma 2
È richiamato con riferimento agli standard urbanistici per le attività commerciali, inclusa la verifica degli spazi a parcheggio.
l.r. Campania n. 1/2014
È richiamata in relazione ai parcheggi previsti dalla disciplina regionale per gli insediamenti commerciali.
legge n. 122/1989
È richiamata per la verifica dei parcheggi pertinenziali secondo la disciplina c.d. Tognoli.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla domanda di sanatoria edilizia dipende dalla qualificazione urbanisticamente rilevante del mutamento di destinazione d’uso e dalla verifica degli standard, il giudice può disporre acquisizioni istruttorie specifiche prima di pronunciarsi sulla formazione del silenzio-assenso o del silenzio-diniego.
- In una controversia sul mutamento di destinazione d’uso da industriale a commerciale, l’amministrazione deve chiarire la disciplina urbanistica applicabile, la necessità del permesso di costruire, gli oneri concessori e l’eventuale cessione o reperimento degli standard urbanistici e dei parcheggi.
- La verifica della compatibilità di un insediamento commerciale richiede il coordinato esame dello strumento urbanistico comunale, delle relative NTA e dello strumento d’intervento per l’apparato distributivo, nonché della disciplina sugli standard e sui parcheggi.
- La pendenza del procedimento di approvazione di un nuovo strumento urbanistico, potenzialmente favorevole alla destinazione commerciale, costituisce elemento rilevante ai fini dell’istruttoria sulla disciplina urbanistica applicabile e sul quadro pianificatorio di riferimento, senza determinare di per sé la definizione della controversia.
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