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Sentenza

Sentenza n. 4686/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento a) della determina n. 4 del 27.1.2023 - notificata in data 23.2.2023 - di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della L. 241/1990 della Segnalazione Certificata di Inizio Attività del 18.11.2020 prot.n. 16796 e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività del 19.11.2021 prot.n. 17381 presentate dal sig. La Marca Ferdinando rispettivamente per la demolizione integrale e per la ricostruzione di un fabbricato (ex unità collabente), sito in San Gennaro Vesuviano (NA), alla via Cupa di Miano (attigua alla SP328) e riportato in catasto al foglio 9, p.lle 36-362-363; b) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi, per quanto di ragione, l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/1990 del 16.5.2022 e del 12.12.2022.

Giustizia amministrativa202302321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina comunale di annullamento in autotutela delle SCIA presentate per la demolizione e la successiva ricostruzione di un fabbricato rurale collabente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determina comunale che ha annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, una SCIA del 18 novembre 2020 per la demolizione del fabbricato e una SCIA alternativa al permesso di costruire del 19 novembre 2021 per la sua ricostruzione. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione del termine ordinario di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio, la lesione del legittimo affidamento e la mancata ponderazione dell’interesse pubblico concreto e attuale. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento e violazione delle norme in materia di SCIA e di autotutela. In secondo luogo, ha sostenuto che il Comune non avesse valutato le osservazioni procedimentali e la documentazione prodotta per dimostrare la preesistenza, la consistenza, la destinazione d’uso e la legittima realizzazione del rudere anteriormente al 1° settembre 1967. A sostegno ha richiamato l’atto di acquisto, la documentazione catastale, aerofotogrammetrie, estratti del PRG e la perimetrazione della zona rossa vesuviana. Ha contestato anche il richiamo alla disciplina regionale del Piano Casa e la valutazione delle distanze dalla strada provinciale. Il Comune ha sostenuto che le SCIA fossero fondate su una falsa rappresentazione dei fatti, in particolare quanto alla superficie dichiarata di 88 mq, a fronte di una superficie desumibile dalle immagini del 2002 di circa 15,74 mq, e che non fosse stata provata la legittima edificazione anteriore al 1967, né la destinazione d’uso e la consistenza del manufatto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile non il termine ordinario dell’annullamento d’ufficio, ma l’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, relativo ai provvedimenti conseguiti sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti. Il ricorrente aveva dichiarato che il rudere era stato realizzato anteriormente al 1° settembre 1967, che aveva destinazione residenziale e che aveva una superficie di 88 mq, senza fornire prova rigorosa e univoca di tali elementi. Il Comune aveva invece rilevato che il manufatto non risultava nell’atto di provenienza del 1982, che dalle immagini del 2002 risultava una superficie di circa 15,74 mq e che l’edificio non compariva nelle planimetrie urbanistiche richiamate. Le aerofotogrammetrie prodotte, tutte successive al 1967, non erano idonee a dimostrare la preesistenza e la consistenza legittima del fabbricato a quella data. L’onere della prova dell’epoca di realizzazione gravava sul privato. Il superamento del termine ordinario era quindi legittimo e non era necessario un accertamento penale definitivo, trattandosi di falsa rappresentazione dei fatti e non di dichiarazione sostitutiva falsa o mendace. Il TAR ha inoltre ritenuto recessivo l’affidamento del privato e adeguatamente individuato l’interesse pubblico nel ripristino della legalità urbanistico-edilizia, considerato che il titolo si fondava su presupposti fattuali non dimostrati. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata valutazione delle osservazioni, poiché il Comune le aveva esaminate e aveva correttamente ritenuto insufficienti catasto, atti di provenienza, immagini e cartografie a provare la legittimità, la consistenza e la destinazione d’uso del manufatto. Le questioni relative al Piano Casa e alle distanze dalla strada provinciale sono state ritenute non decisive, essendo assorbite dalla ragione autonoma e sufficiente della mancata dimostrazione dello stato legittimo del fabbricato. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni fattuali.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Disciplina l’annullamento d’ufficio; il termine ordinario non opera nello stesso modo quando il provvedimento o il titolo si fonda su una falsa rappresentazione dei fatti.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    Consente il superamento del limite temporale ordinario per l’autotutela quando il titolo sia stato conseguito sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti.

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    Dopo la scadenza del termine per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA, l’amministrazione può intervenire solo alle condizioni previste dall’art. 21-nonies.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le osservazioni del privato devono essere esaminate, ma non impongono all’amministrazione di accoglierle quando gli elementi prodotti non dimostrino i presupposti di legittimità dell’intervento.

  • artt. 22 e 23 ss. d.P.R. 380/2001

    La SCIA e la SCIA alternativa al permesso di costruire presuppongono la dimostrazione dei requisiti urbanistico-edilizi dell’intervento, inclusi stato legittimo, consistenza e destinazione d’uso del manufatto preesistente.

Massime di principio

  • Dopo la scadenza del termine per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA, l’amministrazione può intervenire in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990 quando il titolo si sia formato sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti rilevanti, anche senza un accertamento penale definitivo.
  • La falsa rappresentazione dei fatti rilevanti ai fini dell’autotutela può consistere anche nell’aver rappresentato in modo non veritiero o incompleto l’epoca di realizzazione, la consistenza o la destinazione d’uso di un manufatto; in tale ipotesi non è necessario dimostrare il dolo o la colpa del destinatario, né acquisire una sentenza penale irrevocabile.
  • L’onere di provare l’epoca di realizzazione e lo stato legittimo di un manufatto edilizio grava sul privato, che deve fornire documentazione certa, rigorosa e univoca; immagini, cartografie o dati catastali successivi alla data rilevante non dimostrano, da soli, la preesistenza e la consistenza legittima dell’immobile.
  • Quando un titolo edilizio o una SCIA si fonda su presupposti fattuali non veritieri o non dimostrati, l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistico-edilizia assume particolare intensità e l’affidamento del privato non può consolidarsi in una posizione di vantaggio fondata su tali presupposti.
  • La ricostruzione mediante SCIA alternativa al permesso di costruire di un manufatto preesistente richiede la dimostrazione della sua legittima consistenza e destinazione d’uso; la mancata prova di tali elementi costituisce ragione autonoma e assorbente per negare la stabilità del titolo, senza necessità di esaminare ulteriori profili urbanistici non decisivi.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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