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Sentenza

Sentenza n. 289/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sez. Lavoro, n. 532/2024 del 10.04.2024;

Giustizia amministrativa202500300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, n. 532/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, n. 532/2024, passata in giudicato e notificata il 7 maggio 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto del docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per le annualità indicate e aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione 500 euro per ciascun anno scolastico documentato, mediante la carta elettronica avente destinazione vincolata. L'amministrazione si è costituita con atto di mera forma e ha depositato documentazione, dalla quale risultava soltanto la trasmissione della sentenza agli uffici dell'amministrazione centrale per gli adempimenti di competenza. Poiché il titolo era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e l'amministrazione non aveva ancora provveduto all'esecuzione, il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata l'inottemperanza e fossero adottate le misure necessarie per l'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza dell'amministrazione rispetto al giudicato del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero e alle amministrazioni intimate di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, mettendo a disposizione del ricorrente l'importo dovuto entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario dovrà intervenire, su istanza del ricorrente attestante il perdurante inadempimento, entro i successivi 60 giorni, compiendo gli atti necessari a spese dell'amministrazione inadempiente e riferendo al TAR sull'attività svolta. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per verificare e imporre l'esecuzione del giudicato.

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Costituiscono la base normativa del potere del giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure conseguenti, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha constatato il decorso prima di procedere all'accertamento dell'inottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando un titolo giudiziale passato in giudicato, ritualmente notificato, non sia stato eseguito dall'amministrazione obbligata, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
  • La mera trasmissione interna della sentenza agli uffici competenti e l'avvio di interlocuzioni amministrative non integrano l'esecuzione del giudicato quando non si traducano nell'effettiva attribuzione al beneficiario della prestazione riconosciuta dal titolo.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza dell'interessato, in caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza deve compiere tutti gli atti necessari per dare esecuzione al giudicato entro il termine assegnato, operando a carico e spese dell'amministrazione inadempiente e riferendo al giudice sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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