Cassazione Penale, Sentenza n. 4997/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 9/03/2022 con cui il Tribunale di Roma, in sede di riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p., aveva in parte respinto la richiesta di revoca/attenuazione della misura cautelare (custodia in carcere per i reati principali e arresti domiciliari per altro capo). Il ricorrente contestava: insufficiente motivazione sulla gravità indiziaria relativa alla sussistenza del sodalizio mafioso (mancata dimostrazione dell'elemento della forza di intimidazione, del vincolo con la 'casa madre' e dell'organigramma della "locale"), e sulla sua personale posizione (assenza di attività funzionali all'operatività del sodalizio); difetto di motivazione e insufficienza probatoria sui capi relativi a tentata estorsione, spaccio e detenzione di armi (captazioni ritenute insufficienti, fattispecie impossibile per irreperibilità della persona offesa, mancanza del dato ponderale dello stupefacente e della consegna/consapevolezza dell'arma); e infine contestava la valutazione del pericolo di recidiva e la necessità/adeguatezza della custodia cautelare, sostenendo che i fatti erano in parte risalenti e non giustificavano la misura massima.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato compiutamente la sussistenza del sodalizio mafioso richiamando anche accertamenti precedenti (Tribunale di Velletri) e dichiarazioni di collaboratori, la struttura organizzativa, il metodo mafioso e le attività svolte. Quanto alla posizione personale del ricorrente, l'ordinanza di merito aveva adeguatamente documentato conversazioni intercettate e dichiarazioni che evidenziavano la sua disponibilità a intervenire per condizionare autorità pubbliche, a mantenere contatti fra sodali e a partecipare ad attività illecite. Sulle contestazioni relative a spaccio e armi, i giudici di merito hanno ritenuto significative le espressioni intercettate. La valutazione del pericolo di recidiva e della necessità della custodia è stata ritenuta motivata e attuale; pertanto il ricorso è respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Indica la competenza del tribunale quale giudice del riesame per le misure cautelari; richiamato per qualificare il ruolo del Tribunale nella decisione impugnata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
d.lvo n. 152/2006
Richiamato in relazione al capo relativo alla gestione illecita di rifiuti come norma di riferimento per la fattispecie ambientale contestata
Massime di principio
- In materia di misure cautelari per reati di stampo mafioso, i giudici di merito possono valorizzare valutazioni precedenti e dichiarazioni di collaboratori, nonché intercettazioni, per formare il convincimento sulla sussistenza del metodo mafioso (intimidazione, omertà, struttura organizzativa).
- Contestare la gravità indiziaria richiede riferimenti specifici e notazioni critiche precise: una mera affermazione generica di insufficienza probatoria è spesso inidonea a ribaltare la valutazione cautelare.
- Le intercettazioni, se contenenti termini e contesti ritenuti indicativi (es. riferimenti criptici a sostanze o armi), possono essere ritenute significative se corredate da congrua valutazione logico-giuridica e da altri elementi (collaborazioni, accertamenti esterni).
- Per contrastare una misura custodiale è utile dimostrare non solo la debolezza degli indizi, ma anche l'assenza di attualità del pericolo di recidiva mediante elementi concreti (stabilità personale, lavoro, tempo e condotte intervenute), documentabili e specifici.
- La valutazione della necessità e adeguatezza della misura cautelare è rimessa in larga misura al giudice del merito; in Cassazione l'impugnazione è efficace se evidenzia vizi di motivazione o illogicità nella valutazione delle prove o nella considerazione dell'attualità del pericolo.
- Quando si contestano fonti di prova particolarmente vulnerabili (es. dichiarazioni di collaboratori), è strategico evidenziare le contraddizioni, la genericità o la mancanza di riscontri autonomi per ridurne il peso probatorio.
- Se si intende ottenere misure meno afflittive, occorre proporre e documentare misure alternative concrete e idonee (es. obbligo di dimora, controllo elettronico, surveillance), dimostrando la loro sufficiente efficacia rispetto ai rischi contestati.
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