Ordinanza n. 191/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 346/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento dell'amministrazione in relazione all'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Como - Sezione Lavoro n. 346/2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il TAR ha rilevato d'ufficio un vizio della procura alle liti: essa era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, riprodotta come copia informatica e notificata telematicamente insieme al ricorso, ma non indicava gli atti da impugnare, la parte resistente o altri elementi utili a identificare la controversia. Il Collegio ha esaminato la nozione di procura speciale richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., distinguendo tra la procura apposta materialmente in calce o a margine del ricorso cartaceo, la cui specialità può desumersi dal contesto documentale unitario, e la procura su foglio separato analogico riferita a un ricorso informatico, nella quale tale incorporazione materiale non è possibile. È stata inoltre esaminata la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., nonché la possibilità di riconoscere l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha ritenuto inidonea la procura speciale perché priva di elementi identificativi della controversia. Ha escluso che il solo deposito telematico della copia informatica della procura insieme al ricorso nativo digitale renda automaticamente valida una procura generica: la disciplina tecnica sulla procura che si considera apposta in calce attiene alle modalità di certificazione dell'autografia e non determina, da sola, il contenuto minimo necessario della procura speciale. Il Collegio ha altresì richiamato l'orientamento negativo sulla possibilità di sanare il difetto mediante rinnovazione, poiché l'esistenza della procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Tuttavia, considerata l'oggettiva incertezza normativa e giurisprudenziale esistente al momento del rilascio della procura, avvenuto il 9 luglio 2025, prima della sentenza chiarificatrice dell'Adunanza Plenaria n. 11/2025, ha concesso l'errore scusabile. È stato assegnato alla ricorrente un termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare una procura ad litem idonea, recante l'esaustiva indicazione degli elementi identificativi del giudizio. La prosecuzione della trattazione è stata fissata per la camera di consiglio del 18 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale; la procura deve consentire di individuare la controversia cui si riferisce.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione disciplina la modalità tecnica di considerazione della procura come apposta in calce, ma non elimina l'esigenza che la procura separata contenga elementi idonei a identificare la controversia.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il richiamo alle norme del codice di procedura civile non consente, secondo l'orientamento richiamato dal Collegio, di superare la necessità che la procura speciale esista al momento della proposizione del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della regolarizzazione della rappresentanza processuale non è ritenuta applicabile al difetto originario della procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 37 c.p.a.
Il beneficio è eccezionale e di stretta interpretazione, ma può essere concesso in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; nel caso concreto ha consentito di assegnare un termine per depositare una procura idonea.
Massime di principio
- La procura speciale rilasciata su foglio separato analogico e riferita a un ricorso nativo digitale deve contenere autonomamente elementi sufficienti a identificare la controversia, quali l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria, perché manca la congiunzione fisica tra procura e ricorso dalla quale, nel documento cartaceo unitario, può desumersi la specialità del mandato.
- La regola tecnica secondo cui la procura su foglio separato, della quale sia depositata telematicamente una copia informatica insieme all'atto, si considera apposta in calce, riguarda le modalità di certificazione dell'autografia e non rende valida una procura priva del contenuto minimo identificativo della lite.
- Il difetto originario della procura speciale, richiesta come requisito di ammissibilità del ricorso, non è normalmente sanabile mediante rinnovazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
- L'errore scusabile può essere riconosciuto, in via eccezionale, quando al momento del rilascio della procura sussistano oggettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale sulla validità delle modalità adottate; in tal caso il giudice può assegnare un termine perentorio per il deposito di una procura idonea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 75/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 76/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 77/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 78/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 80/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 81/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →