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Parere

Parere n. 542/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto -OMISSIS- dell’8 giugno 2020 di respingimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202401451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto dell’8 giugno 2020 di respingimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana deducendo: la mancata comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della medesima legge; il difetto di motivazione e di istruttoria, per non essere stati indicati gli elementi posti a fondamento del diniego; l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, assumendo di possedere i requisiti per ottenere la cittadinanza. Il Ministero dell’interno ha giustificato l’omissione del preavviso e la motivazione non analitica con la presenza di dati riservati, potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza nazionale, e ha riferito che dall’attività informativa svolta dagli organismi istituzionali competenti erano emersi elementi tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Il ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione cautelare del provvedimento, senza tuttavia dimostrare un danno grave e irreparabile.

Il parere

La Sezione non ha ancora deciso né in rito, né sulla domanda cautelare, né nel merito. Ha sospeso l’adozione del parere e disposto l’acquisizione, con modalità idonee a preservare la riservatezza, di una nota del Ministero dell’interno che illustri sinteticamente gli elementi emersi nell’istruttoria amministrativa e precisi l’effettiva classificazione dei documenti indicati come riservati. La nota dovrà essere trasmessa alla Sezione in plico sigillato, recante il numero del ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento del parere. La richiesta istruttoria è stata ritenuta necessaria per consentire alla Sezione di valutare il ricorso, salvaguardando al contempo la sicurezza nazionale e la riservatezza degli atti. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza successiva. Il parere richiama inoltre la sentenza della Corte costituzionale n. 63/2023 e la sentenza della Corte EDU, Sez. I, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia, secondo cui le garanzie convenzionali, incluso l’art. 6 CEDU sulla ragionevole durata del processo, si applicano anche al ricorso straordinario; per tale ragione il rispetto del termine assegnato è stato qualificato come indispensabile anche per prevenire eventuali conseguenze indennitarie a carico dell’erario.

Osservazioni

Necessità di integrazione istruttoria

Prima di rendere il parere definitivo, il Ministero dell’interno deve trasmettere una nota riservata che illustri sinteticamente gli elementi emersi nell’istruttoria amministrativa e indichi la reale classificazione dei documenti qualificati come riservati.

Modalità di trasmissione degli atti riservati

La nota deve essere consegnata alla Sezione in plico sigillato, recante sul frontespizio il numero del ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento del parere, con modalità dirette a preservare la riservatezza degli atti.

Istanza cautelare

La Sezione rileva che la domanda di sospensione è stata sostenuta da generiche formule di stile e non dimostra il danno grave e irreparabile; ogni decisione cautelare è comunque riservata alla successiva fase di esame.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    È la disposizione sulla base della quale è stata presentata la domanda di concessione della cittadinanza italiana.

  • artt. 7, 8 e 10 legge n. 241/1990

    Sono richiamati con riferimento agli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento, ai contenuti della comunicazione e alla partecipazione dell’interessato.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    Disciplina il preavviso di rigetto, la cui omissione è stata contestata dal ricorrente e giustificata dal Ministero in ragione della riservatezza e della tutela della sicurezza nazionale.

  • art. 6 CEDU

    le tutele previste dalla Convenzione (e segnatamente l’art. 6 sulla ragionevole durata dei processi) sono riferibili anche al ricorso straordinario

    Il principio, richiamato tramite la sentenza della Corte costituzionale n. 63/2023 e la sentenza Mediani c. Italia, impone di definire il procedimento in tempi ragionevoli.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme all’art. 9, paragrafo 1, del regolamento GDPR, il presupposto per oscurare le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali terzi.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali nell’oscuramento disposto dalla Sezione.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando l’amministrazione giustifica il diniego con informazioni riservate attinenti alla sicurezza nazionale, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere e richiedere un’integrazione istruttoria riservata, purché siano preservate la segretezza degli atti e le esigenze di tutela nazionale.
  • La qualificazione di documenti come riservati deve essere precisata dall’amministrazione mediante l’indicazione della loro effettiva classificazione e non può rimanere meramente generica nella relazione istruttoria.
  • La decisione sulla legittimità dell’omessa comunicazione del preavviso di rigetto e sull’adeguatezza della motivazione del diniego fondato su esigenze di sicurezza nazionale presuppone la conoscenza, almeno sintetica e con modalità riservate, degli elementi istruttori posti a base del provvedimento.
  • Il ricorso straordinario è soggetto alle garanzie convenzionali relative alla ragionevole durata del procedimento; gli adempimenti istruttori richiesti dal Consiglio di Stato devono pertanto essere eseguiti entro il termine assegnato, anche per evitare conseguenze indennitarie a carico dell’erario.

Diniego di cittadinanza italiana e richiesta di integrazione istruttoria

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il decreto dell’8 giugno 2020 con cui il Ministero dell’interno ha respinto una domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il ricorso è stato esaminato dalla Sezione Prima del Consiglio di Stato, che non ha ancora definito né il merito né l’istanza cautelare.

Fatti e motivi del ricorso

La domanda di cittadinanza era stata presentata il 16 dicembre 2016 e il decreto di diniego è stato notificato il 18 gennaio 2021. Il Ministero ha omesso il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ritenendo che il provvedimento fosse fondato su dati riservati, potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza nazionale e sottratti all’accesso.

Il ricorrente ha dedotto quattro censure:

  • violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per la mancata comunicazione dei motivi ostativi;
  • violazione degli artt. 7, 8 e 10 della stessa legge per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento;
  • difetto di motivazione e di istruttoria, nonché impossibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa;
  • eccesso di potere per travisamento dei fatti e arbitrarietà, assumendo la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza.

Quanto alla domanda cautelare, la Sezione ha rilevato che il ricorrente ha formulato deduzioni generiche, senza dimostrare il danno grave e irreparabile.

Ragioni del diniego amministrativo

Secondo il Ministero, l’attività informativa svolta dagli organismi istituzionali competenti per la sicurezza dello Stato ha fatto emergere elementi tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. L’amministrazione ha quindi ritenuto prevalente l’esigenza di tutela della sicurezza nazionale rispetto all’interesse del richiedente e ha giustificato su tale base sia l’omissione del preavviso sia la mancata ostensibilità degli elementi informativi.

Necessità di integrazione istruttoria riservata

La Sezione ha ritenuto necessario acquisire ulteriori informazioni prima di rendere il parere definitivo. In particolare, il Ministero dell’interno dovrà trasmettere:

  • una sintesi degli elementi emersi nell’istruttoria amministrativa;
  • l’indicazione della reale classificazione dei documenti qualificati nella relazione ministeriale come “riservati”.

La trasmissione dovrà avvenire con modalità idonee a preservare la riservatezza, mediante plico sigillato recante sul frontespizio il numero del ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento del parere.

Ragionevole durata del procedimento

La Sezione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 63/2023, che ha recepito l’indirizzo della Corte europea dei diritti dell’uomo, Sezione Prima, sentenza 8 settembre 2020, Mediani c. Italia. Da tali pronunce emerge che le garanzie della Convenzione europea, compresa quella relativa alla ragionevole durata del processo prevista dall’art. 6 CEDU, si applicano anche al ricorso straordinario.

Il rispetto del termine di trenta giorni è stato pertanto qualificato come indispensabile anche per prevenire il rischio di un eventuale indennizzo per la ritardata definizione del ricorso, con conseguente pregiudizio per l’erario.

Esito interlocutorio

Il Consiglio di Stato ha sospeso l’adozione del parere, facendo salva ogni decisione in rito, in sede cautelare e nel merito. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza successiva, da fissarsi a cura del Presidente dopo l’acquisizione della relazione ministeriale richiesta.

Il provvedimento non contiene quindi una decisione definitiva sulla legittimità del diniego di cittadinanza, sull’omessa partecipazione procedimentale, sulla motivazione del decreto o sulla sussistenza dei presupposti cautelari. La Sezione ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e gli eventuali terzi, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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