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Sentenza

Sentenza n. 8045/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Tivoli, Sez. Lavoro, n. 1084 del 20 giugno 2023, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 4239/2021 e notificata in data 1° dicembre 2024; nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a

Giustizia amministrativa202504970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1084/2023, che aveva riconosciuto il diritto all'assunzione a tempo indeterminato di una docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione lavoro, n. 1084 del 20 giugno 2023, notificata il 1° dicembre 2024. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente a essere assunta a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° settembre 2021, presso una specifica sede scolastica e sulla classe di concorso EEEE, quale docente inserita nella graduatoria di merito del concorso straordinario del 2018, condannando il Ministero a dare applicazione a tale accertamento. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto l'esecuzione del giudicato, nonché la fissazione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha fornito contestazioni o documentazione sull'avvenuta esecuzione. Inoltre, non ha ottemperato all'ordinanza istruttoria n. 23931 del 29 dicembre 2025, con la quale il TAR gli aveva ordinato di depositare una relazione sulle attività amministrative eventualmente compiute per dare esecuzione alla sentenza civile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, l'esistenza del titolo esecutivo e la persistente mancata esecuzione da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza del TAR, precisando che i presupposti e il contenuto della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega, stabilendo che provveda nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente e senza compenso. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissandola in euro 50 per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è individuato nella comunicazione o, se anteriore, nella notificazione della sentenza; il dies ad quem coincide con la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione o, se anteriore, con l'effettiva esecuzione del giudicato. La penalità è soggetta al limite massimo di euro 3.000, per evitare una sproporzionata locupletazione e mantenerne la funzione compulsiva e sanzionatoria. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento di euro 750 per le spese di lite, oltre accessori, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie a rendere effettiva la tutela.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela.

  • art. 1 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, a sostegno della penalità di mora.

  • art. 64 c.p.a.

    È stato richiamato nell'ordinanza istruttoria quale parametro per valutare l'inerzia dell'Amministrazione che non ha depositato la relazione richiesta.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    La disposizione è implicitamente applicata attraverso la nomina del commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente dimostra il passaggio in giudicato del titolo e la mancata esecuzione della statuizione, il giudice deve ordinare all'amministrazione di dare piena e integrale esecuzione al giudicato entro un termine assegnato, senza rimettere in discussione i presupposti o il contenuto della pretesa definitivamente accertata.
  • La mancata produzione, da parte dell'amministrazione, della documentazione richiesta dal giudice sull'attività svolta per eseguire il giudicato, unitamente all'assenza di contestazioni sull'inadempimento, può confermare la persistente inesecuzione del titolo.
  • In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro un termine successivo alla scadenza di quello assegnato all'amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata per ogni giorno di ritardo quando l'amministrazione abbia già frapposto ostacoli all'esecuzione del giudicato; la misura deve tuttavia essere determinata in modo non manifestamente iniquo e può essere assoggettata a un limite massimo, così da preservarne la funzione compulsiva e sanzionatoria evitando un arricchimento sproporzionato del privato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il termine di decorrenza della penalità di mora può essere individuato nella comunicazione o, se anteriore, nella notificazione della sentenza che impone l'esecuzione; la penalità cessa alla scadenza del termine assegnato per adempiere o, se precedente, al momento dell'effettiva esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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