Cassazione Penale, Sentenza n. 33560/2022 del 13/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha confermati responsabili del trasporto via mare di 20.140 kg di hashish (650 sacchi) con aggravanti (ingente quantità, numero superiore a tre, transnazionalità). Le censure principali: mancata traduzione di atti nelle lingue madri; difetto di giurisdizione in considerazione della bandiera panamense della nave (art. 17 Convenzione di Vienna); insufficiente o difettosa valutazione e motivazione sui mezzi di prova a discarico (guasti alla nave, impossibilità tecnica del trasbordo, elementi probatori alternativi); insussistenza di riscontri esterni alle dichiarazioni dei membri dell'equipaggio; vizio di motivazione sulle aggravanti (in particolare transnazionalità e numero di persone) e sul mancato riconoscimento dell'attenuante generale ex art. 62-bis; per Bakocevic si aggiunge il rilievo circa un precedente episodio in Ecuador e la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61-bis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le censure in gran parte generiche o consistenti in nuove valutazioni di fatto non consentite in sede di legittimità, e ha confermato che: l'omessa traduzione non è stata specificata e, comunque, il rito abbreviato ha sanato le nullità; lo Stato di Panama ha chiaramente autorizzato/iscritto rinuncia alla giurisdizione (nota del 3.8.2018) e, comunque, parte della condotta ha avuto effetti/attinenza con l'Italia (scalo ad Augusta e contatti dell'armatore italiano), legittimando la giurisdizione italiana; le decisioni dei giudici di merito sulla qualificazione probatoria (intercettazioni ambientali, ammissioni dell'equipaggio, consistenza del carico e profili transnazionali) erano adeguatamente motivate e insindacabili in cassazione; le aggravanti (transnazionalità, ingente quantità) sono state correttamente valutate e motivate; il diniego delle attenuanti generiche non è arbitrario. Per l'inammissibilità dei ricorsi è stata disposta condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 61-bis cod. pen.
Valutata in relazione all'esistenza di rapporti e comportamenti riconducibili a forme associative o a condotte connotate da continuità e coordinamento; la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti elementi indiziari collegati ai rapporti con terzi (es. Camporesi) e all'operatività transnazionale
art. 110 cod. pen.
Richiamato per la partecipazione in concorso al reato, in relazione al ruolo degli imputati nella condotta di trasporto e collocamento dello stupefacente
art. 73, commi 1, 4 e 6 d.P.R. 309/90
Norme sostanziali sulla fattispecie di traffico di stupefacenti applicata al caso di specie (trasporto di ingente quantitativo)
art. 80 d.P.R. 309/90
Aggravanti previste per il reato di cui all'art. 73 (tra cui l'ingente quantità e la transnazionalità) valutate e ritenute sussistenti con motivazione dei giudici di merito
art. 143 ss. cod. proc. pen.
Disposizioni sull'assistenza linguistica; la Corte ha ritenuto la censura generica e ha osservato che il rito abbreviato può sanare alcune nullità collegate all'omessa traduzione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per inquadrare i motivi di cassazione proposti (forma dei motivi di ricorso)
art. 17 Convenzione di Vienna (sul diritto del porto di bandiera)
Sollevata dai ricorrenti per contestare la giurisdizione italiana, la Corte ha verificato la nota di rinuncia/autorizzazione dello Stato di bandiera (Panama) e ha ritenuto legittima la giurisdizione italiana anche per contatti e scali in Italia
art. 6 cod. pen.
Richiamato in relazione alla legittimazione della giurisdizione italiana per fatti in parte connessi al territorio italiano (scalo ad Augusta e contatti dell'armatore)
art. 183 cod. proc. pen.
Richiesta per spiegare l'effetto sanante della scelta del rito abbreviato rispetto ad alcune nullità
art. 62-bis cod. pen.
Regola sulle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il diniego fondato sulla gravità del ruolo non sia arbitrario e non censurabile in cassazione
d.lgs. n. 32/2014 e direttiva 2010/64/UE
Norme sull'assistenza linguistica e traduzione delle prove: richiamate per il contesto del motivo sulla traduzione, ma non ritenute idonee a rovesciare la decisione all'esito dell'abbreviato
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Riferimento in ordine alla responsabilità per inammissibilità e alla applicabilità della sanzione pecuniaria per ricorsi infondati
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito probatorio: i motivi che consistono in una diversa lettura delle prove sono generalmente inammissibili se i giudici di merito hanno motivato in modo congruo e logico
- Le censure generiche (es.: "mancata traduzione" senza indicazione degli atti e del pregiudizio) non superano il filtro di ammissibilità; l'omessa traduzione può costituire vizio rilevante solo se specificata e non sanata da altri rimedi processuali
- In materia di sequestri in mare, la giurisdizione dello Stato che procede può fondarsi sia sulla rinuncia/autorizzazione dello Stato di bandiera sia su elementi di collegamento con il territorio (scalo, contatti con soggetti nazionali); la documentazione della rinuncia dello Stato di bandiera è decisiva
- Le aggravanti come la transnazionalità e l'ingente quantità richiedono motivazione puntuale: se la Corte territoriale fornisce elementi logici e collegati (rotte, contatti, modus operandi), la loro riconsiderazione è difficile in Cassazione
- Il rito abbreviato può avere efficacia sanante su alcune nullità processuali; quindi, alcune eccezioni procedurali devono essere valutate alla luce della scelta del rito da parte dell'imputato
- Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in Cassazione solo se la decisione di merito sia frutto di palese arbitrio o illogicità; la mera diversa valutazione del ruolo e della gravità del fatto non è sufficiente
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