Sentenza del 01/07/2020 n. 13382 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di tre avvisi di accertamento catastale che avevano rettificato la rendita catastale di immobili di proprietà della società, in applicazione della revisione parziale del classamento disposta ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004 (riclassamento per microzona). La società deduceva insufficiente motivazione degli avvisi, in particolare l'omessa indicazione delle caratteristiche specifiche degli immobili e dei dati, metodi e criteri (valori medi di mercato, criteri di calcolo, date di riferimento, interventi urbanistici) che avevano giustificato la modifica delle rendite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi: ha censurato la mancata e insufficiente motivazione degli atti di riclassamento (sia nella fase di accertamento massivo della microzona sia nella fase di applicazione ai singoli cespiti), ha cassato la decisione impugnata della CTR e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, ha accolto l'originaria opposizione della società contribuente. Sono stati assorbiti il quarto motivo e dichiarati inammissibili il quinto e il sesto. Spese compensate.
Norme richiamate
Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 335
La revisione parziale del classamento delle unita' immobiliari di proprieta' privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ... si discosta significativamente ... e' richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.
Stabilisce la possibilità di revisione massiva per microzone 'anomale' (scostamento significativo, soglia 35%), ma impone che l'intervento sia motivato e sorretto da calcoli e verifiche. La revisione riguarda primariamente il fattore posizionale, ma l'atto finale deve applicare anche i criteri generali di classamento al singolo immobile.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, art. 8 (e art. 2, art. 9 richiamati)
Definisce i criteri di classamento: categoria e classe, fattore edilizio (caratteristiche fisiche dell'unità) e fattore posizionale (caratteristiche della microzona). Anche quando la revisione è determinata dal fattore posizionale, nella determinazione della nuova classe per ciascuna unità vanno considerati e motivati i criteri previsti dal DPR.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
"i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione"
Impone l'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo: l'amministrazione deve indicare fatti e ragioni giuridiche che determinano la decisione, per consentire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente. Applicato agli avvisi di riclassamento catastale, richiede dati, metodi e criteri specifici.
Determinazione direttoriale dell'Agenzia del Territorio del 16 febbraio 2005
Ha stabilito le modalità tecniche per l'aggiornamento del valore medio di mercato e ha individuato la soglia minima del 35% come indicatore di significatività dello scostamento; le amministrazioni comunali hanno seguito tali linee guida nell'esercizio della loro valutazione.
Legge n. 662 del 1996, art. 3
Prevede che il Comune possa chiedere l'intervento dell'Agenzia per la revisione del classamento quando questo risulti non aggiornato o palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari: una fonte normativa che riconduce la possibilità di avviare revisioni.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Principi generali di trasparenza e di partecipazione nel procedimento amministrativo; rilevante come quadro di riferimento per l'obbligo motivazionale e il diritto di difesa del contribuente.
Massime di principio
- La revisione parziale del classamento per microzone (L. 311/2004, comma 335) è un'operazione massiva fondata sul 'fattore posizionale' ma l'atto che modifica la rendita di ciascuna unità deve comunque applicare e motivare i criteri generali di classamento (anche il fattore edilizio) rispetto al singolo bene.
- L'amministrazione deve svolgere il procedimento in due fasi distinte e motivate: (1) accertamento e documentazione dei presupposti di fatto che giustificano la riclassificazione massiva (dati di mercato, metodo statistico, fonte dei prezzi, date di rilevazione, interventi urbanistici); (2) determinazione e motivazione, per ogni unità, dei parametri e delle operazioni che hanno portato alla nuova classe e rendita.
- La motivazione dell'avviso di accertamento non può limitarsi a enunciazioni generiche sullo scostamento percentuale tra valore di mercato e valore catastale della microzona o a riferimenti schematici ai provvedimenti amministrativi: devono essere indicate fonti, metodi, tempi, criteri di calcolo e, se usati elementi inferenziali, la loro attendibilità.
- Il mancato rispetto di questi obblighi motivazionali rende l'avviso impugnabile e soggetto ad annullamento: il contribuente deve poter verificare i dati e replicare con difese concrete.
- La soglia operativa (35%) è risultante dalle determinazioni tecniche predisposte dall'Agenzia e recepite dai Comuni; ciò non toglie l'onere di documentare come è stato calcolato e applicato lo scostamento nel caso concreto.
- La revisione massiva, in assenza di variazioni edilizie, non richiede necessariamente un sopralluogo preventivo o un contraddittorio endoprocedimentale: ciò non esime comunque l'amministrazione dall'obbligo di motivare compiutamente le determinazioni.
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