Sentenza n. 2911/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 1° aprile 2025 per il riconoscimento del titolo conseguito in Spagna, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. Ha inoltre chiesto la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il giudice ha ritenuto applicabile il termine di quattro mesi previsto per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa, e ha rilevato che tale termine era già scaduto alla data di proposizione del ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento, ritenendo scaduto il termine di quattro mesi previsto per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando specificamente il percorso di studi svolto all’estero e i titoli conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea. Il Ministero dovrà valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare il livello, la durata e la qualità della formazione e, ove necessario, disporre misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, nell’azione avverso il silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine stabilito e di predisporre la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa dell’interessato.
d.lgs. 15/2016
Modifica il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, rilevante per il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Individua la denominazione Ministero dell’Istruzione e del Merito, amministrazione competente alla conclusione del procedimento.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove necessario, l’adozione di misure compensative proporzionate ai fini del riconoscimento della formazione professionale conseguita in altro Stato membro.
direttiva 2005/36/CE
Impone di valutare il titolo professionale estero secondo un esame sostanziale delle competenze, conoscenze e capacità acquisite e della loro equivalenza rispetto ai requisiti nazionali.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione competente non conclude entro quattro mesi il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell’Unione europea, decorrenti dalla presentazione della documentazione completa, si configura il silenzio-inadempimento azionabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, l’autorità competente deve esaminare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, valutando anche la durata, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un raffronto meramente formale dei titoli.
- L’autorità competente deve verificare l’equipollenza sostanziale della formazione conseguita all’estero e, ove sussistano differenze rilevanti, valutare l’adozione di misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente l’istanza.
- In caso di accertato silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine congruo e nominare preventivamente un commissario ad acta affinché provveda in caso di ulteriore inerzia.
- La competenza a concludere il procedimento di riconoscimento dei titoli abilitanti all’insegnamento conseguiti all’estero spetta al Ministero dell’Istruzione, anche quando l’amministrazione abbia assunto una diversa denominazione istituzionale.
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