Sentenza n. 1809/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento -della deliberazione del Consiglio Comunale di San Didero n. 13/2021 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto “Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione – Sezione internazionale – Parte Comunale Italo – Francese – Sezione Transfrontaliera – Parte in territorio Italiano (CUP C11J05000030001) Lotto costruttivo 1 – Progetto Esecutivo in Variante per la rilocalizzazione dell'Autoporto nei Comuni di San Didero e Bruzolo”, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dall'8 aprile 2021; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso e, in particolare: - della nota del Comune di San Didero n. 3695/2020 del 24 dicembre 2020; - della nota del Comune di San Didero n. 740/2021 del 18 marzo 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale di San Didero relativa al progetto esecutivo in variante per la rilocalizzazione dell'Autoporto nei Comuni di San Didero e Bruzolo, nonché atti comunali connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione consiliare comunale e gli atti connessi relativi alla rilocalizzazione dell'Autoporto nell'ambito della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. In prossimità dell'udienza di merito, ha rappresentato che i lavori di rilocalizzazione erano stati avviati e prossimi all'ultimazione e che il Comune di San Didero, con una successiva deliberazione consiliare, aveva ritenuto privo di effetti il contenuto della deliberazione impugnata e dei conseguenti atti attuativi, proponendo l'abbandono concordato del contenzioso e la compensazione delle spese. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Comune resistente ha aderito alla richiesta, rilevando il venir meno dell'interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha esaminato il merito delle censure, ritenendolo radicalmente precluso dalla sopravvenuta perdita di interesse alla decisione. Ha tuttavia precisato che non risultava documentalmente dimostrata la formale rimozione dal mondo giuridico della deliberazione impugnata; pertanto, non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ma ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione della richiesta congiunta delle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
articolo 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il venir meno dell'interesse alla decisione; nel caso concreto è stato applicato perché la ricorrente non aveva più interesse a coltivare il giudizio, pur non essendo provata la formale rimozione dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, sopravviene il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, anche se non risulta formalmente rimosso l'atto impugnato.
- La cessazione della materia del contendere presuppone la dimostrazione dell'integrale soddisfazione della pretesa azionata e della formale eliminazione degli effetti dell'atto contestato; in mancanza, può essere dichiarata soltanto l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta perdita di interesse impedisce l'esame del merito delle censure, anche quando le parti concordino sull'abbandono del contenzioso.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando entrambe le parti la richiedano congiuntamente e la definizione del giudizio dipenda da circostanze sopravvenute.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 997/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 998/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 14598/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 5076/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 5077/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 5078/2026 - Napoli, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →