Cassazione Civile, Ordinanza n. 15174/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto la liquidazione dei compensi maturati per l'attività svolta in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale, accogliendo l'opposizione proposta contro il decreto di rigetto dell'istanza, aveva però disposto la compensazione integrale delle spese del procedimento. Il ricorrente ha censurato tale statuizione deducendo che, in presenza di accoglimento totale dell'opposizione, la compensazione delle spese era ingiustificata; ha inoltre contestato che la motivazione del provvedimento, limitata alla formula secondo cui le spese "vanno integralmente compensate fra le parti in causa", fosse insufficiente e che la contumacia dell'Amministrazione potesse giustificare la compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel regime applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese può essere disposta solo nei casi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, e che le gravi ed eccezionali ragioni devono essere specificamente indicate e non possono risolversi in formule generiche o in motivazioni illogiche. Ha inoltre escluso che la mera contumacia della controparte possa giustificare la compensazione in presenza di sostanziale soccombenza. Perciò ha cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 92, comma 2, c.p.c.
"Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"
La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma, nel testo ratione temporis applicabile; fuori da tali ipotesi la motivazione deve dare conto di specifiche ragioni idonee a giustificarla.
D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1
È la fonte che ha modificato l'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo applicabile al caso.
L. 10 novembre 2014, n. 162
Norma di conversione del D.L. n. 132 del 2014, richiamata per individuare il testo vigente dell'art. 92 c.p.c.
Corte cost., sentenza 7 marzo-19 aprile 2018, n. 77
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede la compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- La compensazione totale o parziale delle spese di lite richiede una motivazione esplicita, riferita a circostanze specifiche della controversia, non essendo sufficiente una formula generica o stereotipata.
- Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. ratione temporis, la compensazione è legittima solo in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre gravi ed eccezionali ragioni, da indicare in modo controllabile.
- La contumacia della parte vittoriosa o soccombente non basta, di per sé, a fondare la compensazione delle spese quando permanga una sostanziale soccombenza.
- L'omessa o inidonea giustificazione della compensazione delle spese integra violazione di legge censurabile in cassazione.
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