Cassazione Penale, Sentenza n. 11173/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputano vizio di motivazione e carenza dei "gravi indizi" e delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione) nella ordinanza del Tribunale di Lecce che, in sede di riesame (a seguito dell'annullamento della Corte di Cassazione), aveva disposto la custodia in carcere per la maggior parte degli indagati e gli arresti domiciliari per Chirico Loris. I ricorrenti lamentano che il giudice del riesame abbia semplicemente riprodotto la richiesta del PM, senza valutazione autonoma, non abbia considerato il tempo trascorso e gli elementi individuali (incensuratezza, misure alternative già rispettate, ruolo diverso fra gli indagati) e che il quadro probatorio (videosorveglianza, intercettazioni, sequestri) sia insufficiente a dimostrare i reati in materia di stupefacenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di specificità: i motivi erano, secondo la Corte, tendenzialmente riproposizioni generiche dei rilievi già svolti nel merito e non indicavano puntualmente i passaggi decisivi del provvedimento impugnato da intaccare. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse invece svolto una valutazione autonoma e sufficientemente motivata della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, valorizzando videoregistrazioni, monitoraggi GPS, tabulati, intercettazioni ambientali, servizi di osservazione e sequestri (tra cui sequestri in flagranza con quantitativi di cocaina). Ha respinto le censure sulla inutilizzabilità delle intercettazioni perché sollevate solo in trattazione orale e non specificamente nel ricorso. Ha condannato i ricorrenti alle spese e disposto l'obbligo di versamento previsto dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Criterio della "gravità indiziaria" quale presupposto per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto soddisfatto il livello richiesto dal Tribunale del riesame.
art. 274 cod. proc. pen.
Presupposti soggettivi e oggettivi delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione): il Tribunale ha motivato la sussistenza del pericolo individuando contesto, ruoli, frequenze di incontri e assenza di elementi contrari.
art. 275 cod. proc. pen.
Regole sulla misura cautelare meno afflittiva rispetto alla custodia carceraria: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse valutato e motivato l'adeguatezza delle misure scelte (carcerarie o arresti domiciliari).
art. 292 cod. proc. pen.
Disposizioni sulla motivazione dei provvedimenti cautelari: i ricorrenti hanno contestato presunta mancanza di motivazione autonoma, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del riesame adeguata.
art. 309 cod. proc. pen.
Regole sulle intercettazioni e loro utilizzabilità nel procedimento: la Corte ha richiamato che l'eventuale censura di inutilizzabilità deve essere specificamente dedotta e dimostrare l'incidenza sull'intero quadro probatorio.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma penale sostanziale relativa agli stupefacenti: la valutazione della gravità indiziaria è stata svolta alla luce delle contestazioni per traffico/ commercio di cocaina.
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione delle spese e del contributo nei casi di inammissibilità del ricorso: la Corte ha disposto l'onere delle spese e il versamento a norma di tale articolo.
Massime di principio
- In cassazione contro provvedimenti cautelari occorre proporre motivi specifici, indicando i passaggi decisivi del provvedimento impugnato che si ritengono viziati; la mera riproposizione di censure già svolte in sede di merito è spesso inammissibile.
- La "gravità indiziaria" ai fini cautelari richiede un quadro indiziario di verosimiglianza (inferiore alla soglia del ragionevole dubbio) ma non può essere smontata con critiche generiche: il giudice del riesame deve essere confrontato puntualmente e le obiezioni devono mirare a punti decisivi.
- Il giudice che riforma un precedente rigetto cautelare deve fornire motivazione autonoma e confrontarsi criticamente con le ragioni del primo provvedimento; tuttavia la Corte di legittimità non riesamina i fatti se non per profili di diritto e specificità del vizio.
- Nel valutare il pericolo di reiterazione vanno considerati non solo i fatti contestati ma anche elementi temporali e personali (tempo trascorso, comportamento successivo, misure alternative già rispettate, precedenti); tali elementi possono però non essere determinanti se il quadro indiziario e l'organizzazione del traffico risultano di ampia portata.
- Le censure sulla inutilizzabilità di intercettazioni richiedono nel ricorso di illustrare le ragioni specifiche dell'inutilizzabilità e l'incidenza logica della loro eliminazione sull'intero compendio probatorio; eccezioni sollevate solo in udienza sono spesso precluse.
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