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Sentenza

Sentenza n. 7227/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento -a) della comunicazione Agea 5.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.35407, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita ai periodi 1995/1996 e 1996/1997, inviata al ricorrente a mezzo pec il 7.10.2022 (doc. 1); -b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 1995/1996” e nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 1996/1997” (entrambe indicate come “Allegato 1” del provvedimento impugnato).

Giustizia amministrativa202216552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo ai periodi 1995/1996 e 1996/1997, con gli atti presupposti concernenti il conteggio, la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi di latte

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la comunicazione AGEA del 5 ottobre 2022, notificata il 7 ottobre 2022, avente a oggetto il ricalcolo del prelievo supplementare imputato per i periodi 1995/1996 e 1996/1997, nonché gli atti presupposti e connessi relativi al conteggio dei quantitativi di latte, alla compensazione e alla riassegnazione dei quantitativi inutilizzati. Nel corso del giudizio, con memoria del 17 dicembre 2025, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta inefficacia ex lege dell'atto impugnato, richiamando l'art. 10-bis, comma 4, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103. Tale disposizione ha previsto che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite da nuove comunicazioni effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti.

La decisione

Il TAR ha preso atto della sopravvenienza normativa dedotta dal ricorrente e dell'inefficacia ex lege della comunicazione di ricalcolo impugnata. Poiché l'atto non era più idoneo a produrre effetti e l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere a una nuova rideterminazione del prelievo secondo la disciplina sopravvenuta, è venuto meno l'interesse del ricorrente alla decisione di merito sull'impugnazione. In applicazione del principio dispositivo, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Nulla è stato disposto sulle spese, considerata la mancata costituzione in giudizio di AGEA.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103

    Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    Le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione sono private ex lege di efficacia e devono essere sostituite da nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenienza normativa priva ex lege di efficacia il provvedimento impugnato e ne prevede la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione di merito sull'impugnazione, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata quando il venir meno dell'efficacia dell'atto risulta direttamente dalla legge sopravvenuta e il ricorrente ne chiede la rilevazione, in ossequio al principio dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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