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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15033/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguardava un fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, interamente posseduto da impresa e contabilizzato, per il quale la rendita catastale era stata attribuita solo nel 2016 dopo un aggiornamento planimetrico. Il Comune sosteneva che, ai fini IMU per l'anno 2013, dovesse comunque applicarsi retroattivamente la rendita attribuita nel 2016, deducendo la violazione dell'art. 74 della L. 342/2000 e dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 504/1992. La società controricorrente difendeva invece la correttezza del calcolo dell'imposta 2013 in base al valore contabile, poiché la rendita era stata attribuita solo successivamente e non ricorrevano eccezioni idonee a farle spiegare effetto sulle annualità anteriori.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR che aveva escluso la legittimità della pretesa IMU riferita al 2013, poiché la rendita catastale era stata attribuita solo nel 2016 e non risultava una delle ipotesi eccezionali in cui l'attribuzione successiva può incidere sulle annualità pregresse. La Corte ha inoltre escluso che la presentazione di un mero aggiornamento planimetrico nel novembre 2016 valesse, di per sé, a far retroagire gli effetti della rendita al 2013. Il Comune è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    "Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato ... applicando i seguenti coefficienti"

    Per gli immobili del gruppo D non iscritti in catasto, la base imponibile dell'imposta si determina con criterio contabile fino all'anno di iscrizione catastale con attribuzione di rendita; la successiva rendita notificata rileva secondo la disciplina speciale e nei limiti indicati dalla giurisprudenza sulle annualità sospese o sulle eccezioni ammesse.

  • art. 74, L. 21 novembre 2000, n. 342

    "A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione"

    Gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale producono effetti dalla notificazione; la notificazione è il momento rilevante sia per l'efficacia dell'atto sia per la decorrenza del termine di impugnazione.

  • art. 21, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come termine per proporre ricorso avverso l'atto catastale notificato.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale norma che consente il ricorso avverso gli atti catastali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto e posseduti da impresa, la base imponibile dell'imposta si determina in via ordinaria secondo il valore contabile fino all'anno in cui intervenga l'iscrizione catastale con attribuzione di rendita.
  • La rendita catastale attribuita successivamente alla denuncia o alla procedura di aggiornamento non può essere automaticamente applicata alle annualità pregresse; essa rileva retroattivamente solo nei casi eccezionali riconosciuti dalla giurisprudenza, come rettifiche del classamento conseguenti a procedura DOCFA o correzioni di errori materiali.
  • La mera presentazione di un aggiornamento planimetrico non è di per sé sufficiente a fondare la retroazione della rendita ai fini dell'accertamento dell'imposta per annualità anteriori.
  • In tema di imposte sugli immobili, la decorrenza degli effetti della rendita catastale va coordinata con la notificazione dell'atto attributivo e con la disciplina speciale applicabile al tipo di fabbricato e alla sua situazione catastale al momento dell'annualità d'imposta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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