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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22278/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva ritenuto integrato il reato di truffa aggravata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per truffa aggravata. Con i primi due motivi ha dedotto violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità ex art. 640, commi primo e secondo, n. 2-bis, c.p., lamentando in sostanza una errata valutazione del compendio probatorio e la mancata esclusione degli artifici e raggiri. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché riproduttive delle censure già formulate in appello e perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Con il terzo motivo ha denunciato vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità; con il quarto ha censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era logicamente coerente e che il diniego delle attenuanti era stato fondato su elementi ritenuti decisivi, in particolare i numerosi precedenti penali e la mancanza di resipiscenza.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    commi primo e secondo, n. 2-bis

    La fattispecie di truffa è stata ritenuta integrata dagli artifici e raggiri posti in essere dall'imputato, con conseguente errore della persona offesa, depauperamento patrimoniale e ingiusto profitto.

  • art. 606 c.p.p.

    Il vizio di motivazione censurabile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto dell'apparato argomentativo con massime di esperienza o con altre affermazioni della sentenza, non potendo il giudice di legittimità rivalutare le risultanze processuali.

  • art. 606 c.p.p.

    La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta immune da vizi riconducibili alla nozione di manifesta illogicità o contraddittorietà.

Massime di principio

  • Nel reato di truffa, il vantaggio patrimoniale percepito dall'imputato può costituire un importante indice del suo concorso nella condotta decettiva, poiché il profitto illecito rappresenta lo sbocco fisiologico di artifici o raggiri; grava quindi sull'imputato che abbia ricevuto il provento l'onere di allegare elementi concreti e oggettivi che lo collochino fuori dalla catena causale tipica, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova.
  • In sede di legittimità non è consentita una mera riproposizione delle censure già formulate in appello né una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio secondo criteri diversi da quelli adottati dai giudici di merito.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione richiede un effettivo contrasto logico della sentenza con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento; non è invece ammesso un sindacato volto a sostituire la valutazione di merito con una diversa lettura delle prove.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi elementi ritenuti decisivi, come precedenti penali numerosi e mancanza di resipiscenza, senza dover esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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