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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20006/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato un'ordinanza della corte d'appello che, nell'ambito di un giudizio di appello originato da una controversia possessorio-petitoria tra più parti, aveva ritenuto ammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e, contestualmente, aveva sospeso l'esecutività della sentenza di primo grado ex art. 351 c.p.c. Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi. Con il primo si denunciava violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. in relazione all'art. 360 c.p.c., nonché degli artt. 24, 113 e 101 c.p.c., assumendo che la corte territoriale non avesse motivato, neppure succintamente, il rigetto delle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell'appello principale formulate dal ricorrente. Con il secondo motivo si deduceva violazione dell'art. 360 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sulle richieste formulate con comparsa di costituzione e appello incidentale. Nelle memorie il ricorrente ha anche prospettato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c. e ha sostenuto che l'ordinanza impugnata avesse carattere decisorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha affermato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c. era manifestamente infondata, perché il contraddittorio cartolare nel procedimento camerale di legittimità è compatibile con la Costituzione e con l'art. 6 CEDU. Quanto al merito delle censure, ha ribadito che il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. è esperibile solo contro ordinanze decisorie, idonee a definire in via definitiva le posizioni dedotte in giudizio, mentre l'ordinanza con cui il giudice d'appello dichiara di non ravvisare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e sospende l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 351 c.p.c. ha natura non decisoria e provvisoria. Ha quindi escluso la ricorribilità per cassazione del provvedimento impugnato, condannando il ricorrente alle spese in favore della controricorrente e disponendo altresì il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione è ammesso solo contro provvedimenti decisori e definitivi; non è ammesso contro provvedimenti cautelari o provvisori. Il contraddittorio cartolare in cassazione non viola di per sé il diritto di difesa.

  • art. 24 Cost.

    La disciplina del procedimento camerale in cassazione non comporta, secondo la Corte, una lesione del diritto di difesa.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato solo come parametro di censura, senza che la Corte ne riconosca la violazione.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato solo come parametro di censura, senza che la Corte ne riconosca la violazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sorreggere il ricorso straordinario; la Corte non ne ammette l'uso per impugnare un provvedimento non decisorio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel testo introdotto nel 2016 è conforme a Costituzione e CEDU, perché prevede un contraddittorio scritto e non richiede che la proposta del relatore sia motivata o decisoria.

  • art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.

    Consente la definizione del ricorso in camera di consiglio nei casi di inammissibilità.

  • art. 348-bis c.p.c.

    La dichiarazione di non ravvisare l'inammissibilità dell'appello ai sensi di questa norma non è autonomamente ricorribile per cassazione.

  • art. 351 c.p.c.

    La sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado ha natura cautelare e provvisoria, quindi non decisoria.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è configurabile il vizio di omessa pronuncia su questioni processuali in relazione a tale ordinanza non decisoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è proponibile solo contro provvedimenti aventi contenuto decisorio e idonei a incidere in via definitiva sulle posizioni soggettive controverse; sono quindi esclusi i provvedimenti meramente cautelari o provvisori.
  • L'ordinanza del giudice d'appello che, nel vaglio preliminare, esclude l'inammissibilità dell'appello e dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non ha carattere decisorio e non è autonomamente ricorribile per cassazione.
  • Nel procedimento camerale di legittimità disciplinato dall'art. 380-bis c.p.c. il contraddittorio cartolare è costituzionalmente e convenzionalmente compatibile, e la proposta del relatore non ha natura decisoria né necessita di autonoma motivazione.
  • Non è configurabile un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. rispetto a un provvedimento che abbia natura processuale e cautelare, privo di decisorietà sulle domande o eccezioni di merito.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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