Cassazione Penale, Sentenza n. 6540/2022 del 23/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per usura ed estorsione continuata (in concorso con FERRETTI Giuseppe). Il ricorrente lamenta: vizio di motivazione e travisamento delle prove (contestando la qualificazione delle condotte violente e la presunta consapevolezza della natura usuraria del prestito; sostiene che lo schiaffo fosse un gesto tra amici e che mancino riscontri all'accusa) e chiede la derubricazione del reato di estorsione in esercizio arbitrario della potestà, per assenza di consapevolezza dell'illiceità del rapporto usurario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure siano in larga parte mera ripetizione di motivi già proposti e rigettati in appello (censure di merito non specifiche), perciò non deducibili in cassazione. Ha inoltre rilevato che la critica alla valutazione probatoria costituisce rivalutazione del merito, esclusa in sede di legittimità; la censura sulla qualificazione giuridica (derubricazione) è inammissibile perché non dedotta in appello e, comunque, manifestamente infondata alla luce delle risultanze che evidenziano la consapevolezza dell'usurarietà e le condotte intimidatorie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Principio di inammissibilità per mera reiterazione di censure già proposte in appello
Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018 (Andolina)
Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi si limitano a ripetere le stesse argomentazioni già svolte in appello e rigettate: occorre una critica specifica e argomentata della motivazione della sentenza impugnata.
Giurisprudenza - Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 (Rv. 262965) e altre
Non sono deducibili in cassazione censure che chiedono una diversa valutazione della persuasività o credibilità delle prove; sono ammissibili solo vizi della motivazione come mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti essenziali.
Giurisprudenza - Unità motivazionale tra primo e secondo grado
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 (Argentieri, Rv. 257595)
Quando la corte d'appello si allinea al primo giudice riprendendone e integrandone le argomentazioni, la motivazione forma un unico corpo argomentativo che rafforza il sindacato di legittimità e rende più difficoltoso il successo del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove: le critiche che chiedono una diversa lettura delle risultanze in fatto sono inammissibili.
- Per essere ammesso in cassazione un motivo relativo alla motivazione occorre dimostrare la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su punti essenziali; non basta proporre letture alternative.
- Se la questione di qualificazione giuridica (es. derubricazione) non è stata dedotta in sede d'appello, essa è normalmente inammissibile in cassazione.
- La consapevolezza dell'illiceità (es. della natura usuraria di un rapporto) può essere desunta da comportamenti concreti, scambi di somme sproporzionate e da elementi comunicativi; contestarla richiede argomentazioni nuove e specifiche, non la sola ripetizione di fatto.
- Quando primo e secondo grado condividono e integrano le stesse valutazioni probatorie, la Corte di Cassazione tende a ritenere la motivazione coerente e a respingere il ricorso.
- Nel redigere i motivi di ricorso è essenziale formulare censure di legittimità specifiche e tecnicamente fondate (es. vizio logico-giuridico manifesto), evitando riproposizioni generiche del contenuto probatorio.
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