Ordinanza n. 396/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza - della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria n.597 del 6 aprile 2017, divenuta definitiva a seguito del decreto del Consiglio di Stato n.572 del 12 maggio 2023, che ha dichiarato estinto a norma dell'art. 82 c.p.a. il ricorso in appello proposto dalla Regione Calabria n.8620/2017;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento o adempimento non ancora verificato della sentenza del TAR Calabria n. 597/2017, definitiva a seguito del decreto del Consiglio di Stato n. 572/2023
Esito
La controversia
Il Comune di Scalea ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Calabria n. 597 del 6 aprile 2017, divenuta definitiva dopo l'estinzione dell'appello ai sensi dell'art. 82 c.p.a. Con deposito del 24 febbraio 2026, il Comune ha prodotto il decreto regionale n. 2457 del 20 febbraio 2026, con cui la Regione Calabria ha disposto la liquidazione degli importi ancora dovuti in esecuzione della sentenza, chiedendo il rinvio dell'udienza per verificare l'effettivo accreditamento delle somme.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di rinvio, ritenendo necessario verificare il corretto adempimento della sentenza mediante l'accertamento dell'effettivo accreditamento delle somme liquidate dalla Regione. Il rinvio è funzionale anche a verificare la persistenza dell'interesse del Comune alla decisione del giudizio di ottemperanza. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 10 giugno 2026, senza definire il giudizio né dichiarare l'ottemperanza eseguita.
Norme richiamate
art. 82 c.p.a.
ha dichiarato estinto a norma dell'art. 82 c.p.a. il ricorso in appello
La disposizione è richiamata per dare atto che l'appello proposto contro la sentenza di primo grado è stato dichiarato estinto, rendendo definitiva la sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adotta un atto diretto a dare esecuzione al giudicato ma l'effettivo adempimento non è ancora verificabile, il giudice può rinviare la trattazione per accertare la concreta esecuzione, inclusa la materiale erogazione delle somme dovute.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento di liquidazione non determina automaticamente la cessazione dell'interesse alla decisione del giudizio di ottemperanza se non è ancora comprovato l'effettivo pagamento delle somme liquidate.
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