Sentenza del 10/07/2017 n. 1742 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Notifica della cartella di pagamento a società in concordato preventivo - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la legittimità della notifica della cartella di pagamento durante la procedura di concordato preventivo, sostenendo che essa violasse il divieto previsto dall'art. 168 della legge fallimentare, che impedisce l'inizio delle azioni esecutive individuali sui beni del debitore.
La decisione
La notifica della cartella è stata ritenuta legittima. La cartella di pagamento è un atto recettizio assimilabile al titolo esecutivo e al precetto, ma non costituisce un atto dell'espropriazione forzata: pertanto, la sua notificazione non viola il divieto di cui all'art. 168 della legge fallimentare. Inoltre, la notifica è necessaria per rispettare i termini di decadenza della riscossione e, in caso di procedura concorsuale, per consentire all'ente impositore di chiedere l'ammissione del credito al passivo.
Norme richiamate
Art. 168 legge fallimentare
Vieta l'inizio dell'espropriazione sui beni del debitore sottoposto a concordato preventivo.
Il divieto riguarda l'avvio dell'espropriazione forzata, non la precedente notificazione della cartella di pagamento, che è un atto esterno e prodromico rispetto all'esecuzione.
Sentenza della Corte di cassazione, Sez. III, 27 novembre 2015, n. 24235
La cartella di pagamento è un atto recettizio equiparabile al titolo esecutivo e al precetto, ma temporalmente e logicamente distinto dall'espropriazione.
Massime di principio
- L'apertura del concordato preventivo non impedisce all'agente della riscossione di notificare una cartella di pagamento.
- Il divieto di cui all'art. 168 della legge fallimentare impedisce l'inizio delle azioni esecutive individuali, ma non gli atti preparatori o necessari alla formazione e conservazione del credito.
- La notifica della cartella può essere necessaria anche durante la procedura concorsuale per evitare la decadenza dalla riscossione e consentire l'insinuazione del credito al passivo.
- La notifica della cartella non equivale, di per sé, all'avvio dell'esecuzione forzata: l'eventuale illegittimità va valutata con riferimento agli atti esecutivi successivi.
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